Cassazione Civile, Ordinanza n. 24344/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Due coniugi avevano convenuto in giudizio una notaia chiedendo il risarcimento di euro 500.000 per asserita responsabilità professionale, perché la professionista avrebbe omesso di annotare a margine dell’atto di matrimonio l’atto costitutivo di un fondo patrimoniale. Secondo gli attori, tale omissione avrebbe esposto i beni conferiti nel fondo al rischio di aggressione da parte di un creditore bancario e li avrebbe costretti a definire la vicenda con il pagamento di euro 500.000 in sede transattiva, somma che essi assumevano rappresentare il danno subito. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello aveva confermato la decisione. La notaia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., sostenendo che mancava un danno risarcibile, poiché il pagamento alla banca era dovuto in forza di fideiussioni prestate dal coniuge ed era anzi un pagamento ridotto rispetto al debito originario, sicché il giudice d’appello avrebbe indebitamente confuso un mero pericolo patrimoniale con il danno conseguenza; con il secondo e il terzo motivo ha censurato il nesso causale e l’onere della prova, lamentando che il preteso danno non fosse causalmente ricollegabile all’omissione notarile e che non fosse stata dimostrata l’estraneità del debito ai bisogni familiari. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri, osservando che l’inadempimento del notaio non può di per sé bastare senza la prova di un effettivo danno e che, nel caso concreto, il pagamento transattivo alla banca costituiva adempimento di un debito proprio dei coniugi, non un pregiudizio causalmente prodotto dall’omissione professionale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dai coniugi contro la notaia. Ha inoltre condannato i soccombenti in solido alla rifusione delle spese di lite dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, con liquidazione specificata nel dispositivo, precisando che per il primo grado non venivano riconosciuti esborsi per mancanza di specifica richiesta nella relativa nota. Il decisum si fonda sul rilievo che il giudice di merito aveva qualificato come danno ciò che, invece, era solo un rischio di aggressione patrimoniale o, comunque, il pagamento di un debito proprio derivante da fideiussioni, quindi un adempimento dovuto e non un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.
Norme richiamate
richiamato per affermare che la responsabilità contrattuale del professionista non sorge automaticamente dall’inadempimento, ma richiede anche la verifica del danno e del nesso causale
il danno risarcibile deve consistere in una effettiva diminuzione patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento; non basta un mero pericolo o un pagamento dovuto per un’obbligazione propria
richiamato per ribadire che spetta al creditore/proponente la domanda dimostrare l’esistenza del danno e la sua riferibilità causale all’inadempimento
indicato come norma relativa all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, omissione addebitata alla notaia
evocato per qualificare il pagamento del debito come estinzione di una responsabilità patrimoniale propria, non come danno risarcibile
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 380 bis, primo comma, c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione in senso di inammissibilità del ricorso
art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la richiesta della ricorrente di decisione in camera di consiglio
Massime di principio
- Nella responsabilità contrattuale del professionista non è sufficiente l’allegazione dell’inadempimento: il danneggiato deve provare un pregiudizio effettivo, patrimoniale o non patrimoniale, causalmente ricollegabile alla prestazione inesatta o omessa.
- Ai fini dell’art. 1223 c.c., il danno risarcibile non coincide con il semplice rischio di una futura aggressione del patrimonio, né con la mera esposizione a esecuzione forzata non ancora verificatasi.
- Il pagamento eseguito dal debitore per estinguere una propria obbligazione non costituisce, di regola, un danno risarcibile solo perché reso opportuno o conveniente da un errore di un terzo: la fonte dell’adempimento resta il rapporto obbligatorio originario.
- In sede di responsabilità professionale notarile, il giudice deve verificare se, con ragionevole certezza, il cliente avrebbe conseguito una situazione economicamente più vantaggiosa in assenza dell’inadempimento; in difetto, la domanda risarcitoria va respinta.
- Quando la decisione di merito qualifica come danno una mera situazione di pericolo o un adempimento dovuto, la sentenza è censurabile per violazione delle norme sul danno-conseguenza e sul riparto dell’onere probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24281/2025 del 01/09/2025
- ordinanza_civile · 1 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24282/2025 del 01/09/2025
- ordinanza_civile · 1 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24283/2025 del 01/09/2025
- ordinanza_civile · 1 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24284/2025 del 01/09/2025
- ordinanza_civile · 1 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24286/2025 del 01/09/2025
- ordinanza_civile · 1 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24294/2025 del 01/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →