Cassazione Civile, Ordinanza n. 21680/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Una parte, già risultata vittoriosa nel giudizio definito dall'ordinanza di Cassazione n. 1279/2024, ha chiesto la correzione di un presunto errore materiale contenuto in quel provvedimento. Secondo l'istante, la Corte avrebbe erroneamente disposto il pagamento delle spese processuali in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002, poiché la parte vittoriosa era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ma, a dire dell'istante, tale beneficio sarebbe poi venuto meno per superamento del limite reddituale e quindi la statuizione sulle spese non sarebbe stata corretta. La ricorrente ha quindi proposto istanza di correzione dell'errore materiale.
La decisione
La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcun errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e seguenti c.p.c., poiché la condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese in favore dello Stato era conseguenza corretta dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte vittoriosa. La questione dell'eventuale revoca del beneficio per sopravvenute modificazioni reddituali è stata considerata solo ipotetica e non idonea a integrare un errore materiale del provvedimento. Di conseguenza, l'istanza di correzione è stata dichiarata inammissibile. Non sono state liquidate spese del procedimento, in ragione della sua natura amministrativa.
Norme richiamate
In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e vittoria della parte ammessa, il giudice deve porre le spese della controparte soccombente a carico di quest'ultima in favore dello Stato.
La correzione è ammessa solo per errore materiale, inteso come mera svista grafica che non incide sul contenuto concettuale della decisione.
Sez. 3, Ordinanza n. 14688 del 2023
Richiamata a sostegno del principio secondo cui, nel patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese va pronunciata in favore dello Stato.
Sez. 3, Sentenza n. 26566 del 14/09/2023
Richiamata per affermare la natura amministrativa del procedimento di correzione, con conseguente mancata statuizione sulle spese.
Sez. 6 -2, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020
Richiamata per escludere la regolamentazione delle spese nel procedimento di correzione, in ragione della sua natura amministrativa.
Massime di principio
- L'errore materiale correggibile è solo una svista di rappresentazione grafica o di trascrizione, non una critica al contenuto decisorio della sentenza o ordinanza.
- La condanna alle spese in favore dello Stato è corretta quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti vittoriosa, perché lo Stato anticipa il costo della difesa della parte ammessa.
- Non può utilizzarsi il procedimento di correzione dell'errore materiale per rimettere in discussione statuizioni che siano il frutto coerente della disciplina processuale applicabile, salvo un effettivo scarto tra volontà del giudice e testo del provvedimento.
- Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non comporta, di regola, una autonoma regolazione delle spese.
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