Sentenza del 31/05/2017 n. 1377 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Notificazione dell'atto di appello tramite PEC, quando il processo non sia stato introdotto fin dall'inizio in via telematica - Legittimità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l'avviso di liquidazione relativo alla revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa. L'Ufficio sosteneva, in particolare, che la sentenza avesse erroneamente valutato il termine iniziale per il calcolo della notifica dell'avviso e che non fosse configurabile una causa di forza maggiore idonea a giustificare il mancato rispetto dei requisiti agevolativi. Il contribuente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello perché notificato tramite PEC, mentre il giudizio di primo grado era stato introdotto in modalità cartacea.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha accolto l'eccezione preliminare del contribuente e ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Secondo il collegio, nel processo tributario telematico la scelta della modalità telematica deve essere compiuta fin dall'origine, ossia dal primo grado, e non è possibile convertire in appello un processo iniziato in forma cartacea. La notificazione dell'appello tramite PEC è stata quindi considerata inesistente per violazione delle modalità previste dall'art. 16 del d.lgs. 546/1992. Di conseguenza, la sentenza di primo grado è passata in giudicato. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in 3.500 euro, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
Art. 16, comma 4, D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
La notifica di atti giudiziali tributari a mezzo PEC non può ritenersi ammissibile alla stregua della testuale esclusione prevista dalla norma.
La disposizione è stata interpretata dalla Commissione come ostativa alla notificazione via PEC degli atti giudiziali tributari nel caso concreto.
Art. 16 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma disciplina le modalità di notificazione degli atti del processo tributario. Il mancato rispetto delle modalità applicabili determina, secondo la sentenza, l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità dell'appello.
Art. 16-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disciplina del processo tributario telematico è stata interpretata nel senso che l'opzione per la modalità telematica deve essere esercitata ab origine e deve riguardare l'intero svolgimento del processo.
Art. 34 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La decisione dà atto dello svolgimento dell'udienza secondo le formalità previste dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando il processo tributario è iniziato in modalità cartacea, non si può presumere che la notificazione dell'appello tramite PEC sia valida solo perché il processo telematico è astrattamente disponibile.
- La scelta del processo tributario telematico deve essere effettuata fin dal primo grado e deve risultare coerente per tutte le fasi e gli atti successivi del giudizio.
- Prima di notificare un appello con modalità telematica occorre verificare la modalità con cui è stato introdotto il giudizio e il regime normativo applicabile al momento dell'atto.
- Una notificazione effettuata con modalità non consentite può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione, il passaggio in giudicato della sentenza precedente e la condanna alle spese.
- La possibilità tecnica o regolamentare di utilizzare la PEC non equivale necessariamente alla legittimità della sua utilizzazione in ogni processo: devono essere rispettate le condizioni e gli adempimenti previsti dalla disciplina processuale applicabile.
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