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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06826/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da due fatture emesse per un importo complessivo di euro 102.520, riferite formalmente a noleggio di mezzi meccanici, somma che era stata pagata da una società poi fallita e incassata dalla società emittente. La curatela sosteneva però che quelle fatture non si riferissero a un vero noleggio, ma fossero collegate a un diverso rapporto economico sorto da una transazione tra le parti, a sua volta inserita in una vicenda di lavori eseguiti in un cantiere e di un precedente accordo con un ente pubblico; chiedeva quindi la restituzione della somma per indebito arricchimento, eccependo anche la simulazione della transazione e, in subordine, la sua inefficacia o nullità. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo non opponibile alla curatela la transazione per mancanza di data certa e riconoscendo l’indebito pagamento. La corte d’appello aveva confermato la decisione, ma con motivazione ritenuta confusa, alternando il riferimento alla simulazione del negozio e alla sua inopponibilità per difetto di data certa. Con il ricorso per cassazione la società condannata denunciava: (i) violazione degli artt. 2704, 2697 e 2710 c.c. e vizio motivazionale, perché la corte territoriale avrebbe applicato il principio di terzietà del curatore a una fattispecie di simulazione non accertata, senza esaminare la documentazione contabile prodotta dalla società; (ii) violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per motivazione incomprensibile, non essendo chiaro se la condanna si fondasse sulla simulazione oppure sulla sola inopponibilità della transazione; (iii) ulteriore violazione dell’art. 2704 c.c. per avere la corte d’appello trascurato il rilievo dell’anteriorità della transazione rispetto al fallimento e le sue conseguenze giuridiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che la motivazione della corte d’appello era intrinsecamente contraddittoria e illogica, perché aveva dapprima richiamato il principio secondo cui, quando il curatore agisce per la ripetizione dell’indebito, egli si pone nella stessa posizione del fallito e la transazione è opponibile senza necessità di data certa, salvo poi escludere l’applicazione di quel principio assumendo, senza adeguato accertamento, che il curatore avesse agito per far valere la simulazione di un negozio. La cassazione ha rilevato che la simulazione non era stata accertata dal giudice di primo grado né dalla corte d’appello, e che il ragionamento decisorio non consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito. Ha inoltre osservato che, trattandosi di azione di ripetizione dell’indebito, la corte territoriale avrebbe dovuto esaminare l’eccezione di opponibilità della transazione alla luce dell’art. 2704 c.c. e valutare la documentazione prodotta dalla società a sostegno dell’esistenza di una causa giustificativa del pagamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per vizio motivazionale, violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile

  • art. 2704 c.c.

    in tema di opponibilità ai terzi delle scritture private, la Corte ribadisce che il tema della data certa è rilevante solo se il curatore agisce come terzo rispetto al negozio; se invece agisce per la ripetizione dell’indebito, occorre valutare la posizione sostanziale e processuale del fallito e l’opponibilità della transazione

  • art. 2697 c.c.

    è richiamato dalla ricorrente per contestare l’erronea ripartizione dell’onere probatorio; la Corte rileva che la documentazione prodotta andava valutata ai fini della sussistenza della causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale

  • art. 2710 c.c.

    è invocato in relazione alla rilevanza probatoria delle scritture contabili dell’imprenditore

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione deve essere intellegibile e consentire di comprendere il percorso logico della decisione; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta contraddittoria

  • art. 111 Cost.

    è richiamato per il requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 2901 c.c.

    richiamato solo come domanda subordinata formulata in causa, ma non oggetto della decisione di legittimità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale della trattazione del ricorso in cassazione

Massime di principio

  • Quando il curatore fallimentare agisce per la ripetizione di una somma indebitamente pagata dal fallito in epoca anteriore al fallimento, egli esercita un’azione che si colloca nella stessa posizione sostanziale e processuale del fallito; in tale ipotesi la transazione o il titolo giustificativo del pagamento possono essere opponibili al curatore senza che sia decisiva, di per sé, la prova della data certa ex art. 2704 c.c.
  • La motivazione è viziata quando il giudice richiama principi riferibili a una certa qualificazione della domanda e poi decide sulla base di una qualificazione diversa mai accertata in fatto, senza esplicitare i passaggi logici che collegano premesse e conclusione.
  • Se la parte agisce o resiste deducendo una causa giustificativa del pagamento, il giudice deve valutare la documentazione prodotta, incluse le scritture contabili, per accertare se esista o meno un titolo idoneo a sorreggere l’attribuzione patrimoniale.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione sussiste quando la sentenza, pur formalmente esistente, è intrinsecamente contraddittoria e non consente di ricostruire il procedimento logico-giuridico seguito dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoCompensazione
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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