Cassazione Civile, Ordinanza n. 12186/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di un ex lavoratore marittimo volta ad ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 per asserita esposizione all’amianto durante oltre diciotto anni di attività svolta a bordo di navi con mansioni di macchinista/motorista. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello, in riforma, aveva negato il beneficio ritenendo non dimostrata con ragionevole certezza l’esposizione qualificata, anche perché mancavano elementi specifici sulle modalità spazio-temporali delle mansioni e sulle condizioni degli ambienti di lavoro, mentre la consulenza tecnica d’ufficio era stata giudicata insufficiente a colmare tali lacune. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione delle norme processuali sul thema decidendum e sul principio di non contestazione, sostenendo che l’INPS avesse tardivamente introdotto in appello contestazioni nuove e ampliate rispetto al primo grado; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e della legge n. 257 del 1992, assumendo che fossero pacifiche la durata ultradecennale dell’attività e i presupposti del beneficio; 3) violazione dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la corte d’appello avesse preteso una prova analitica impossibile dell’esposizione per tutto il periodo lavorativo; 4) violazione dell’art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese di entrambi i gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la domanda di riconoscimento del beneficio richiede la prova, a carico dell’attore, della specifica lavorazione svolta e della concentrazione di polveri di amianto oltre i valori soglia, prova che non può dirsi coperta dal principio di non contestazione quando il fatto costitutivo ha contenuto fortemente valutativo; inoltre ha escluso che l’INPS avesse introdotto in appello nuove difese, poiché le contestazioni erano già state mosse in primo grado e si collocavano nella stessa linea difensiva. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto, sotto l’apparente veste di violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio: la corte territoriale si era conformata ai principi secondo cui l’esposizione qualificata può dirsi provata solo in presenza di un elevato grado di probabilità, ma aveva accertato in fatto che non erano stati acquisiti dati specifici sulle condizioni di lavoro e sulle concrete modalità dell’esposizione, sicché la consulenza tecnica risultava congetturale. Ha infine respinto il quarto motivo sul rilievo che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e che, in caso di soccombenza integrale, opera correttamente il criterio della soccombenza. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità e si è dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 257
presuppone, per il riconoscimento della rivalutazione contributiva, la prova dell’esposizione qualificata all’amianto secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza
l’onere di provare tutti i presupposti del beneficio grava sulla parte che lo richiede
invocato per sostenere che la corte d’appello avrebbe alterato il thema decidendum, ma la censura è stata respinta
richiamato in relazione al principio di non contestazione, ritenuto non applicabile al fatto costitutivo fortemente valutativo
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate
richiamato in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio e alle censure sulla sua valutazione
richiamato tra le norme processuali poste a fondamento del ricorso
richiamato tra le norme processuali poste a fondamento del ricorso
invocato per sostenere un divieto di nova in appello, escluso dalla Corte
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro delle censure di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte per escludere che fossero dedotte reali lacune motivazionali sindacabili
la compensazione delle spese è facoltativa e discrezionale per il giudice di merito
applicazione del principio di soccombenza ('victus victori')
base della condanna alle spese del giudizio di legittimità
art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.
secondo comma, numero 4-quater
norma sul rito camerale richiamata per la trattazione
primo comma; secondo comma
norma sulla trattazione in camera di consiglio e sulla riserva di deposito dell’ordinanza
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamata indirettamente dal riferimento all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013
Massime di principio
- Per il riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, il lavoratore deve provare la specifica lavorazione svolta e la concreta esposizione a concentrazioni superiori alle soglie di legge; il giudice di merito deve verificare la prova secondo il riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.
- Il principio di non contestazione non si estende automaticamente a fatti costitutivi con contenuto fortemente valutativo, come l’esposizione lavorativa qualificata all’amianto, che rimane integralmente nel thema probandum.
- La prova dell’esposizione qualificata può essere ritenuta raggiunta solo se il quadro istruttorio consente un elevato grado di probabilità in ordine alla durata e all’intensità dell’esposizione; in mancanza di dati specifici sulle condizioni di lavoro, una consulenza tecnica che si fondi su presupposti incompleti resta congetturale.
- In cassazione non è deducibile come violazione di legge una censura che miri sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La mancata compensazione delle spese non è di per sé censurabile quando il giudice di merito abbia applicato il principio della soccombenza, poiché la compensazione rientra nel suo potere discrezionale.
- rami":["Previdenza","Processo civile"],"materie":["Contributi previdenziali","Prove","Impugnazioni","Spese di lite"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Giudicato"]}]}]}}]}**}**}]}”}```json }]}]}}}] }```}
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12113/2024 del 06/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12121/2024 del 06/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12142/2024 del 06/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12143/2024 del 06/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12157/2024 del 06/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12161/2024 del 06/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →