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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12186/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di un ex lavoratore marittimo volta ad ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 per asserita esposizione all’amianto durante oltre diciotto anni di attività svolta a bordo di navi con mansioni di macchinista/motorista. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello, in riforma, aveva negato il beneficio ritenendo non dimostrata con ragionevole certezza l’esposizione qualificata, anche perché mancavano elementi specifici sulle modalità spazio-temporali delle mansioni e sulle condizioni degli ambienti di lavoro, mentre la consulenza tecnica d’ufficio era stata giudicata insufficiente a colmare tali lacune. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione delle norme processuali sul thema decidendum e sul principio di non contestazione, sostenendo che l’INPS avesse tardivamente introdotto in appello contestazioni nuove e ampliate rispetto al primo grado; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e della legge n. 257 del 1992, assumendo che fossero pacifiche la durata ultradecennale dell’attività e i presupposti del beneficio; 3) violazione dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la corte d’appello avesse preteso una prova analitica impossibile dell’esposizione per tutto il periodo lavorativo; 4) violazione dell’art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese di entrambi i gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la domanda di riconoscimento del beneficio richiede la prova, a carico dell’attore, della specifica lavorazione svolta e della concentrazione di polveri di amianto oltre i valori soglia, prova che non può dirsi coperta dal principio di non contestazione quando il fatto costitutivo ha contenuto fortemente valutativo; inoltre ha escluso che l’INPS avesse introdotto in appello nuove difese, poiché le contestazioni erano già state mosse in primo grado e si collocavano nella stessa linea difensiva. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto, sotto l’apparente veste di violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio: la corte territoriale si era conformata ai principi secondo cui l’esposizione qualificata può dirsi provata solo in presenza di un elevato grado di probabilità, ma aveva accertato in fatto che non erano stati acquisiti dati specifici sulle condizioni di lavoro e sulle concrete modalità dell’esposizione, sicché la consulenza tecnica risultava congetturale. Ha infine respinto il quarto motivo sul rilievo che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e che, in caso di soccombenza integrale, opera correttamente il criterio della soccombenza. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità e si è dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, il lavoratore deve provare la specifica lavorazione svolta e la concreta esposizione a concentrazioni superiori alle soglie di legge; il giudice di merito deve verificare la prova secondo il riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.
  • Il principio di non contestazione non si estende automaticamente a fatti costitutivi con contenuto fortemente valutativo, come l’esposizione lavorativa qualificata all’amianto, che rimane integralmente nel thema probandum.
  • La prova dell’esposizione qualificata può essere ritenuta raggiunta solo se il quadro istruttorio consente un elevato grado di probabilità in ordine alla durata e all’intensità dell’esposizione; in mancanza di dati specifici sulle condizioni di lavoro, una consulenza tecnica che si fondi su presupposti incompleti resta congetturale.
  • In cassazione non è deducibile come violazione di legge una censura che miri sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La mancata compensazione delle spese non è di per sé censurabile quando il giudice di merito abbia applicato il principio della soccombenza, poiché la compensazione rientra nel suo potere discrezionale.
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Come è indicizzato

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IstitutiOnere della prova

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