Parere n. 503/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Prestige Logistic s.r.l. contro il Comune di Milano e nei confronti della Klaxon s.r.l. per l’annullamento: - della nota prot. 82691.U del 10 febbraio 2023 del Comune di Milano - Direzione Rigenerazione Urbana - Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE - Unità Convenzionamenti ed Attuazione Piani, con la quale l'ente le ha chiesto di provvedere alle operazioni di frazionamento catastale dell'immobile oggetto della convenzione stipulata in data 11 dicembre 2019 nonché di ritenere quest'ultima prorogata ai sensi della Legge n. 120/2020; - nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai provvedimenti gravati, ancorché non noti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota del Comune di Milano del 10 febbraio 2023 relativa al frazionamento catastale di un immobile oggetto di convenzione e alla proroga della convenzione ai sensi della legge n. 120/2020.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 82691.U del 10 febbraio 2023 del Comune di Milano, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti presupposti, consequenziali e connessi. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 4-bis, del decreto-legge n. 76/2020, l'eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, il difetto assoluto dei presupposti e la contraddittorietà della motivazione, nonché l'ulteriore violazione della medesima normativa e dell'art. 5.7 della convenzione. Nel corso del procedimento il Comune di Milano ha proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. La Sezione ha dovuto quindi valutare gli effetti dell'opposizione rituale e tempestiva sul ricorso straordinario, nonché l'ammissibilità della domanda di refusione del contributo unificato.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto comprovato il deposito dell'atto di opposizione del Comune di Milano dell'11 luglio 2023 e ha giudicato l'opposizione rituale e tempestiva. Ne consegue l'improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale, senza esame dei motivi di merito dedotti dalla ricorrente. La Sezione ha inoltre precisato che la domanda di refusione del contributo unificato formulata dalla difesa della ricorrente è inammissibile, secondo la giurisprudenza consolidata della Sezione.
Osservazioni
Opposizione al ricorso straordinario e trasposizione
L'opposizione proposta dal Comune di Milano ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, deve pertanto essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale.
Domanda di refusione del contributo unificato
La domanda di refusione del contributo unificato formulata dalla ricorrente è stata ritenuta inammissibile, in conformità alla giurisprudenza consolidata della Sezione, richiamata nel parere del 29 gennaio 2021, n. 118.
Norme richiamate
opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale
L'opposizione rituale e tempestiva di una parte impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario e determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
art. 10, comma 4-bis, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente tra i parametri di legittimità della nota comunale, ma il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito a seguito dell'improcedibilità per trasposizione.
art. 5.7 della convenzione
La disposizione convenzionale è stata invocata dalla ricorrente quale parametro di legittimità dell'atto impugnato, senza essere esaminata nel merito per effetto della trasposizione.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'opposizione rituale e tempestiva proposta da una parte ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina l'improcedibilità del ricorso per trasposizione in sede giurisdizionale.
- La natura alternativa del ricorso straordinario rispetto al ricorso giurisdizionale consente a ciascuna parte di opporsi alla definizione della controversia in sede straordinaria e di adire il giudice precostituito per legge.
- Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, il Consiglio di Stato non procede all'esame dei motivi di merito dedotti dal ricorrente.
- La domanda di refusione del contributo unificato formulata nell'ambito del ricorso straordinario è inammissibile secondo la giurisprudenza consolidata richiamata dalla Sezione.
Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione e trasposizione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Prestige Logistic s.r.l. contro il Comune di Milano, nei confronti di Klaxon s.r.l. La controversia riguardava una nota comunale relativa al frazionamento catastale di un immobile oggetto di convenzione e alla proroga della convenzione ai sensi della legge n. 120/2020.
Atto impugnato e motivi di ricorso
La ricorrente aveva chiesto l'annullamento della nota prot. n. 82691.U del 10 febbraio 2023 del Comune di Milano e degli ulteriori atti presupposti, consequenziali o connessi.
I motivi dedotti riguardavano:
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 4-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
- l'eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità;
- il difetto assoluto dei presupposti;
- la contraddittorietà della motivazione;
- l'ulteriore violazione della normativa richiamata e dell'art. 5.7 della convenzione.
Opposizione del Comune e trasposizione
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione istruttoria del 28 luglio 2023, ha riferito che il Comune di Milano aveva notificato l'11 luglio 2023 un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
La Sezione ha verificato l'effettivo deposito dell'atto e ne ha riconosciuto la ritualità e la tempestività. Ha quindi applicato il principio secondo cui il ricorso straordinario, essendo rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene. L'opposizione di una parte consente invece di adire il giudice precostituito per legge e impedisce la prosecuzione del procedimento straordinario.
Esito del procedimento
Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di merito proposti dalla ricorrente, poiché l'opposizione del Comune ha determinato la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per trasposizione.
Contributo unificato
La Sezione ha inoltre precisato che la domanda di refusione del contributo unificato formulata dalla difesa della ricorrente nell'atto introduttivo è inammissibile, richiamando la propria giurisprudenza consolidata e, in particolare, il parere del 29 gennaio 2021, n. 118.
Conclusione
Il parere ha disposto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso straordinario per effetto dell'opposizione rituale e tempestiva del Comune di Milano, senza alcuna decisione sulle censure sostanziali rivolte contro la nota comunale.
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