Sentenza n. 1999/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - del verbale di deliberazione del consiglio comunale di Camposano n. 11 del 06/03/2025 recante all’oggetto: “approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativo avviso di convocazione non sottoscritto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, consiglieri comunali, hanno impugnato la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione e il relativo avviso di convocazione della seduta. Hanno dedotto che l’avviso, privo di sottoscrizione autografa o digitale del presidente del Consiglio comunale, fosse nullo per mancanza di un elemento essenziale dell’atto ai sensi dell’art. 21-septies, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990. Da tale asserita nullità della convocazione avrebbero fatto derivare l’illegittimità della deliberazione di bilancio. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che la mancata sottoscrizione avesse determinato una sostanziale omessa convocazione, impedendo loro di partecipare alla seduta, di visionare tempestivamente gli atti, di esercitare le funzioni di vigilanza e controllo proprie dei consiglieri di minoranza e di esprimere un voto consapevole, con lesione dello ius ad officium.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, secondo l’art. 21-septies l. n. 241/1990 e la giurisprudenza richiamata, la sottoscrizione autografa non costituisce di regola requisito di esistenza o validità dell’atto amministrativo, salvo che la legge la prescriva espressamente a pena di nullità. La funzione essenziale della sottoscrizione è consentire l’attribuzione dell’atto all’autorità emanante; pertanto, la sua mancanza determina nullità solo quando non sia possibile individuare con certezza l’amministrazione o l’agente cui l’atto è riferibile, mentre negli altri casi integra una mera irregolarità. Nel caso concreto, l’avviso di convocazione proveniva dall’indirizzo PEC istituzionale del Comune, era stato inviato nei termini, ricevuto dai destinatari e indicava con precisione data, ora e oggetto della seduta. La provenienza dell’atto era quindi certa e non sussisteva alcuna nullità della convocazione né illegittimità derivata della deliberazione di bilancio. Il TAR ha inoltre escluso la dimostrazione di una lesione delle prerogative consiliari. Una violazione formale della convocazione non comporta automaticamente la lesione dello ius ad officium: occorre provare rigorosamente una violazione direttamente incidente sulle prerogative di accesso, documentazione, partecipazione o voto. I ricorrenti non avevano indicato uno specifico nesso causale tra l’assenza della firma e un concreto impedimento all’esercizio delle funzioni consiliari. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
nullità strutturale del provvedimento amministrativo per mancanza degli elementi essenziali
La mancanza della sottoscrizione determina nullità soltanto nei casi in cui la legge prescriva espressamente la firma a pena di nullità o quando non sia comunque possibile individuare con certezza l’autorità emanante; se l’autore dell’atto è identificabile, l’assenza della firma integra una mera irregolarità.
Richiamato nell’oggetto della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione.
Richiamato nell’oggetto della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione.
Massime di principio
- La sottoscrizione autografa o digitale non costituisce, di regola, requisito essenziale di validità dell’atto amministrativo: la sua funzione è assicurare la riferibilità psichica e giuridica dell’atto all’autorità emanante.
- L’assenza della sottoscrizione comporta nullità soltanto quando una disposizione di legge la prescriva espressamente a pena di nullità oppure quando, in concreto, non sia possibile individuare con certezza l’amministrazione o l’agente cui l’atto è riferibile; negli altri casi il vizio è una mera irregolarità.
- La provenienza di una convocazione da un indirizzo PEC istituzionale dell’ente può consentire l’identificazione certa dell’autorità emanante, anche in assenza della sottoscrizione dell’atto.
- La lesione delle prerogative dei consiglieri comunali non può essere presunta dalla mera irregolarità formale della convocazione, ma deve essere provata rigorosamente mediante l’indicazione di un nesso causale specifico tra il vizio e un concreto impedimento all’accesso agli atti, alla partecipazione, alla documentazione o alla manifestazione del voto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 647/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 46/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 47/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 650/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 651/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 652/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →