Cassazione Civile, Ordinanza n. 25064/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato la cartella di pagamento relativa a IRAP, IRPEF e IVA per gli anni d'imposta 1998 e 1999, iscritta a ruolo in conseguenza del mancato pagamento di rate residue di una definizione agevolata già riconosciuta valida in precedenza, con applicazione di maggiorazione di interessi e sanzione del 30% sul non versato. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha proposto due motivi, mentre l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato ad un motivo. Prima dell'adunanza camerale, la società ha depositato istanza di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito a una definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con allegazione della domanda presentata all'Agenzia e della documentazione di deposito e pagamento. L'Agenzia non ha preso posizione sul fatto sopravvenuto.
La decisione
La Corte ha rilevato che la controversia rientrava tra quelle definibili ai fini dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, previo pagamento di quanto dovuto, e che l'istanza della contribuente e la documentazione prodotta attestavano il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso principale. Ha inoltre osservato che l'Agenzia non aveva un autonomo interesse alla prosecuzione del giudizio, poiché il ricorso incidentale era soltanto condizionato all'accoglimento del ricorso principale. Per tale ragione ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di interesse sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale, compensando le spese di lite. Ha anche escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
La definizione agevolata prevista dalla norma, previo pagamento di quanto dovuto, è idonea a determinare il venir meno dell'interesse alla decisione e la cessazione della materia del contendere nella controversia definibile.
Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte ha escluso la debenza del c.d. doppio contributo unificato nel caso di specie.
Massime di principio
- Quando interviene una definizione agevolata della pretesa tributaria e il contribuente documenta il relativo pagamento, viene meno l'interesse alla decisione del ricorso principale per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- Se il ricorso incidentale è proposto in via meramente condizionata all'accoglimento del ricorso principale, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso principale travolge anche l'interesse alla prosecuzione del ricorso incidentale.
- La declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese di lite quando risulti dagli atti che la parte istante ha sostenuto oneri per accedere alla definizione agevolata.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando mancano i presupposti processuali individuati dalla Corte in relazione all'esito del giudizio e alla sopravvenuta definizione della controversia.
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