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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36262/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro deduceva, in sostanza, censure sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione del materiale probatorio, mirando a una diversa lettura delle risultanze processuali. Inoltre, veniva invocata la causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p., assumendo che l'imputato avesse reagito per difendersi da un atto arbitrario dei pubblici ufficiali. La difesa ha poi depositato una memoria che reiterava le medesime doglianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso investissero apprezzamenti di fatto e valutazioni probatorie riservati al giudice di merito, rilevando che la motivazione della Corte d'appello era congrua, adeguata e priva di vizi logici, oltre che coerente con quella del Tribunale. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 393-bis c.p., osservando che le risultanze processuali avevano smentito la tesi difensiva dell'atto arbitrario, essendo l'atto dei pubblici ufficiali limitato all'intimazione dell'alt per un normale controllo stradale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 393-bis c.p.

    La causa di giustificazione richiede la sussistenza di un atto arbitrario del pubblico ufficiale; nel caso concreto tale presupposto è stato escluso perché l'atto compiuto consisteva nel mero alt per un normale controllo stradale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le censure che si risolvono in una diversa ricostruzione del fatto e in una diversa valutazione della prova non sono ammissibili in cassazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, logica e coerente con le emergenze processuali.
  • La causa di giustificazione dell'art. 393-bis c.p. non è configurabile quando l'atto del pubblico ufficiale si limiti a un ordinario controllo di polizia e non presenti i caratteri dell'arbitrarietà.
  • La reiterazione, in memoria, di doglianze già dedotte e dirette a ottenere un nuovo giudizio di merito non supera il filtro dell'ammissibilità del ricorso per cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di giustificazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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