Cassazione Penale, Ordinanza n. 03956/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 7 dicembre 2023, che aveva dichiarato la sua responsabilità per il reato di rapina in concorso. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, prospettando un travisamento del fatto e una diversa lettura del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 628, comma 3, n. 1, c.p., ma la censura è stata ritenuta generica perché non specificava gli elementi posti a base dell'asserita violazione. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., doglianza ritenuta non deducibile in cassazione e comunque manifestamente infondata alla luce della motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché volto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa al giudice di legittimità a fronte di una motivazione del giudice di merito immune da vizi logici e giuridici. Ha considerato il secondo motivo generico per difetto dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e il terzo motivo non deducibile in sede di legittimità e, comunque, infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
procedimento ... per essere definito senza la partecipazione delle parti
La trattazione orale è stata ritenuta non pertinente perché il procedimento era stato fissato per la decisione in camera di consiglio senza partecipazione delle parti.
Richiamato per la contestazione del concorso di persone nel reato di rapina.
Norma incriminatrice richiamata per il reato di rapina oggetto della declaratoria di responsabilità.
Richiamato dal ricorrente per contestare una specifica aggravante/contestazione del reato di rapina.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La censura è stata dichiarata generica perché il motivo non indicava con precisione gli elementi posti a fondamento della doglianza.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata ritenuta non deducibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata nel caso concreto.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: la doglianza è inammissibile se non consente di individuare con precisione gli errori denunciati e i passaggi della motivazione censurati.
- Le censure che investono il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante sono scrutinabili solo nei limiti del controllo di legittimità sulla logicità della motivazione, non potendo la Cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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