Cassazione Civile, Ordinanza n. 20739/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società poi dichiarata fallita ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la declaratoria di fallimento pronunciata dal tribunale. In sede di reclamo la società aveva contestato il presupposto soggettivo e oggettivo di fallibilità, sostenendo che non fosse superata la soglia di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), l. fall. e che la situazione debitoria fosse stata erroneamente valutata. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 15 l. fall., lamentando che gli avvisi e le cartelle per crediti erariali e contributivi non sarebbero mai stati notificati; che i debiti per gli anni 2013 e 2014 si sarebbero prescritti; che, comunque, il loro importo sarebbe rimasto sotto soglia, non potendo computarsi le sanzioni amministrative come accessorie; ha inoltre sostenuto che la mancata produzione dei bilanci dipendeva dalla cessazione dell'attività dal 2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da una doppia ratio decidendi autonoma: da un lato, l'accertamento del superamento della soglia di indebitamento rilevante ai fini della fallibilità; dall'altro, il mancato assolvimento, da parte della debitrice, dell'onere di provare l'insussistenza dei requisiti dimensionali di non fallibilità. Le censure articolate dalla ricorrente colpivano, in sostanza, solo una delle due rationes e comunque non erano decisive, poiché il debitore può fornire la prova contraria anche con documenti diversi dai bilanci. In mancanza di difese delle parti intimate, non è stata regolata le spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, nel quale la corte d'appello aveva confermato il fallimento.
art. 1, comma 2, lett. c), l. fall.
individua la soglia di indebitamento complessivo rilevante ai fini della fallibilità dell'imprenditore; la Corte richiama la necessità del superamento di tale soglia per la dichiarazione di fallimento.
art. 15, ultimo comma, l. fall.
viene richiamato quale norma che consente la verifica del requisito di fallibilità anche sulla base della documentazione prodotta nella fase prefallimentare.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
è il parametro formale del motivo di ricorso, dedotto come violazione di legge e omesso esame.
i bilanci degli ultimi tre esercizi non costituiscono prova legale esclusiva; il debitore può dimostrare la non fallibilità anche con altri mezzi documentali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, quando la sentenza impugnata è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerne il dispositivo, il ricorso è inammissibile se le censure non investono utilmente tutte le rationes, poiché la caducazione di una sola non potrebbe comunque determinare la cassazione della decisione.
- Nel procedimento prefallimentare, l'imprenditore che intenda opporsi alla dichiarazione di fallimento ha l'onere di provare la propria non fallibilità e il mancato superamento delle soglie dimensionali previste dalla legge fallimentare.
- La prova della non fallibilità non è vincolata ai soli bilanci degli ultimi tre esercizi: può essere fornita anche mediante scritture contabili o altri documenti, formati dalla parte o da terzi, idonei a rappresentare storicamente la situazione economica e patrimoniale dell'impresa.
- Le contestazioni relative alla prescrizione o alla notificazione di singoli crediti sono irrilevanti in cassazione se non incidono sulla ratio decisiva effettivamente posta a base della decisione impugnata.
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