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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39976/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per rapina aggravata, chiedendo il riconoscimento della diminuente per lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024. Sosteneva che la Corte territoriale aveva motivato per relationem e aveva erroneamente ritenuto incompatibile la diminuente con la fattispecie aggravata; chiedeva invece di valutare l'estemporaneità della condotta, la modesta offesa alla vittima, l'esiguità del profitto e l'assenza di profili organizzativi.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 che ha ammesso la possibilità di applicare una diminuzione della pena per fattispecie come la rapina quando il fatto risulti di lieve entità, ma ha osservato che la Corte di appello ha valutato, in sede di merito, che il danno non fosse tenue e che la presenza di circostanze aggravanti rende ontologicamente incompatibile la qualificazione del fatto come di lieve entità. Ha quindi ritenuto non censurabile la valutazione di merito della Corte territoriale e ha rigettato il ricorso. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. ha condannato la parte privata al pagamento delle spese e, ravvisando profili di colpa nella propositura, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (secondo comma)

    la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità

    La Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionale la mancata previsione di una 'valvola di sicurezza' che consenta la diminuzione della pena per i casi di particolare tenuità; la Cassazione ha ricordato che questa possibilità esiste ma va valutata sul fatto concreto, e che l'esistenza di aggravanti o di danno non tenue esclude l'applicazione della diminuente.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    L'attenuante della lieve entità postula la valutazione del fatto nel suo complesso; se la Corte territoriale nega l'attenuante per valutazione non censurabile (danno/ pericolo non tenui), la richiesta di applicazione della diminuente speciale non è fondata.

  • art. 27 Cost.

    La Corte costituzionale ha invocato i principi di proporzionalità della pena e dignità della persona per giustificare la necessità di una misura mitigatrice quando la fattispecie concreta è di tenuità, rilevando che l'assenza di una simile possibilità può determinare una violazione costituzionale.

  • art. 311 cod. pen.

    La giurisprudenza citata indica che l'attenuante della lieve entità prevista dall'art. 311 e applicabile analogicamente richiede valutazione complessiva del fatto e non può operare se la lievità manca rispetto all'evento o alle circostanze della condotta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente al giudice della legittimità, con il provvedimento che dichiara il ricorso inammissibile, di condannare la parte privata al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa nella propositura, ad applicare una sanzione a favore della Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024 (richiamata)

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui l'art. 628 non prevedeva la possibilità di diminuzione della pena per i casi di lieve entità, richiedendo al giudice una valutazione concreta della tenuità del fatto.

Massime di principio

  • La nuova possibilità di applicare la diminuente per lieve entità vige anche per la rapina, ma si applica solo quando, valutato il fatto nel suo complesso, emergano elementi concreti di tenuità (natura, mezzi, modalità, danno, pericolo).
  • La presenza di circostanze aggravanti o la qualificazione della fattispecie come rapina aggravata sono spesso ontologicamente incompatibili con la configurazione del fatto come 'di lieve entità'.
  • Le valutazioni del giudice di merito sulla tenuità del danno, sulle modalità della condotta e sugli elementi di pericolosità sono in genere insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate; il ricorso in Cassazione non è la sede per rinnovare la prova o rivalutare pienamente il merito.
  • Per ottenere la diminuente in casi simili conviene provare specificamente elementi quali l'estemporaneità dell'azione, la modesta offesa alla vittima, l'esiguità del profitto e l'assenza di organizzazione o di mezzi pericolosi.
  • Se un ricorso è ritenuto manifestamente infondato o inammissibile la parte può essere condannata alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella proposizione, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • In presenza di pronunce costituzionali che ampliano la possibilità di attenuazione, il giudice deve sempre motivare dettagliatamente la valutazione della tenuità o della sua mancanza per evitare censure per carenza motivazionale.

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