Cassazione Civile, Ordinanza n. 31629/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa insolvente)
La controversia
Una società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347/2003 (c.d. legge Marzano) chiese la restituzione di somme versate all'Agenzia delle Entrate a titolo di imposte dirette e indirette mediante modelli F24, assumendo che i pagamenti, effettuati dopo il decreto ministeriale di ammissione ma prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, fossero inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. richiamato dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 347/2003. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d'appello confermò, ritenendo che lo spossessamento e gli effetti verso i terzi decorrano dalla pubblicazione del decreto di ammissione, non dall'iscrizione. L'Agenzia ricorse per cassazione denunciando violazione degli artt. 2, commi 2 e 2-bis, d.l. n. 347/2003, 30 e 38 d.lgs. n. 270/1999, 16 e 44 l.fall., sostenendo che anche nella procedura speciale gli effetti verso i terzi dovrebbero decorrere dall'iscrizione nel registro delle imprese, come nel fallimento, e chiedendo di ritenere efficaci i pagamenti ricevuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, nella procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dal d.l. n. 347/2003, il decreto ministeriale di ammissione produce immediatamente lo spossessamento del debitore e fa decorrere gli effetti di cui all'art. 44 l.fall., senza che sia necessario attendere l'iscrizione nel registro delle imprese. Ha escluso che l'art. 16, ultimo comma, l.fall. possa essere applicato in via generale alle procedure concorsuali diverse dal fallimento, ribadendo che la disciplina del fallimento si estende alle altre procedure solo se espressamente richiamata. Poiché i pagamenti erano stati eseguiti dopo il decreto di ammissione, quando la società aveva già perso la disponibilità dei beni, essi sono stati considerati inefficaci e la decisione di merito è stata confermata. Le spese sono state compensate per assenza di precedenti specifici.
Norme richiamate
art. 2, commi 2 e 2-bis, d.l. n. 347/2003
"ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria"; "Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore... Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270/99 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"
Il decreto ministeriale di ammissione alla procedura produce immediatamente lo spossessamento e gli effetti fallimentari richiamati, incluso l'art. 44 l.fall., senza necessità di attendere l'iscrizione del decreto nel registro delle imprese.
"nomina del commissario straordinario"
La norma disciplina la nomina e la pubblicità del commissario straordinario; il suo regime di pubblicità non viene esteso al decreto di ammissione alla procedura di cui al d.l. n. 347/2003.
È la disposizione specifica richiamata per la pubblicità dell'ammissione alla procedura nell'ambito del d.lgs. n. 270/1999, ma non viene ritenuta applicabile estensivamente alla procedura speciale della legge Marzano.
art. 16, ultimo comma, r.d. n. 267/1942
"Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese"
La regola è propria del fallimento e non costituisce un principio generale automaticamente estensibile alle altre procedure concorsuali.
"Tutti gli atti compiuto dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori"
Gli effetti di inefficacia dei pagamenti si producono anche nell'amministrazione straordinaria speciale, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 347/2003, dal momento dello spossessamento.
Richiamato insieme all'art. 44 l.fall. tra gli effetti determinati dal decreto di ammissione alla procedura.
Richiamato tra gli effetti fallimentari applicabili per effetto del decreto di ammissione alla procedura.
Richiamato tra gli effetti fallimentari applicabili per effetto del decreto di ammissione alla procedura.
Richiamato tra gli effetti fallimentari applicabili per effetto del decreto di ammissione alla procedura.
Richiamato dall'art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 347/2003 tra gli effetti della procedura.
art. 3 Cost.
Evocato per ribadire la ragionevolezza della disciplina speciale dell'amministrazione straordinaria e la sua parziale deroga rispetto al d.lgs. n. 270/1999.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata a fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato alle amministrazioni dello Stato, per il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nella procedura di amministrazione straordinaria speciale disciplinata dal d.l. n. 347/2003, il decreto ministeriale di ammissione produce immediatamente lo spossessamento del debitore e gli effetti fallimentari espressamente richiamati, senza necessità di un ulteriore momento pubblicitario per la loro opponibilità ai terzi.
- Il rinvio ad alcune disposizioni della legge fallimentare o del d.lgs. n. 270/1999 non consente applicazioni analogiche o estensive di norme non espressamente richiamate: nel sistema concorsuale, la disciplina del fallimento si applica alle procedure diverse solo quando vi sia un richiamo specifico.
- L'art. 16, ultimo comma, l.fall. ha efficacia propria della procedura fallimentare e non può essere elevato a principio generale sulla decorrenza degli effetti verso i terzi in tutte le procedure concorsuali.
- Se il soggetto sottoposto a procedura concorsuale perde immediatamente la disponibilità giuridica dei propri beni per effetto del decreto di ammissione, i pagamenti effettuati dopo tale momento sono inefficaci, indipendentemente dalla conoscenza o conoscibilità della procedura da parte del creditore destinatario.
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