Cassazione Civile, Ordinanza n. 26598/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da una banca contro alcuni amministratori di una s.r.l., ai sensi dell'art. 2476, comma 6, c.c., per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati dall'averla indotta a concedere linee di credito mediante la dissimulazione dolosa dello stato di dissesto della società e dall'emissione/presentazione di ricevute bancarie prive di fatture o prestazioni sottostanti. In primo grado la domanda viene accolta. In appello, la sola amministratrice poi ricorrente in cassazione contesta: la propria responsabilità, sostenendo di non avere deleghe operative e che l'operazione fosse stata posta in essere da altro amministratore; l'assenza di un proprio concorso colposo nella produzione del danno; l'erronea valutazione del preteso danno; la mancanza di motivazione della sentenza d'appello; e l'utilizzo di elementi istruttori in modo ritenuto non corretto. La banca resiste e propone ricorso incidentale condizionato, deducendo l'inammissibilità dell'appello per giudicato interno su una ratio decidendi di primo grado, relativa all'omessa vigilanza dell'amministratrice.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il terzo motivo del ricorso principale limitatamente a due censure: omesso esame dell'eccezione di concorso di colpa della banca ex art. 1227, comma 1, c.c. e omesso esame della questione relativa all'assenza di deleghe in capo all'amministratrice, rilevando che la Corte d'appello non aveva esaminato questi profili e, quanto alla responsabilità desunta per presunzioni, non aveva spiegato la conformità dell'inferenza ai requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. Respinge tutti gli altri motivi del ricorso principale, incluso quello sulla motivazione apparente e quello sulla pretesa duplicazione del danno. Respinge anche il ricorso incidentale condizionato della banca. La sentenza impugnata viene cassata nei limiti accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
consente l'azione del terzo danneggiato contro gli amministratori per il danno diretto subito; la Corte distingue tale danno da quello riferibile al patrimonio sociale e ne ammette la possibile autonomia rispetto all'azione sociale.
riguarda la responsabilità degli amministratori per il pregiudizio arrecato al patrimonio della società; la Corte lo richiama per escludere la duplicazione del danno rispetto all'azione del terzo ex comma 6.
il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di concorso colposo del creditore/danneggiato ai fini della diminuzione del risarcimento.
è evocato nei motivi di appello, ma la censura rilevante in cassazione riguarda il concorso colposo del creditore ai sensi del comma 1.
viene utilizzato per dedurre, rispettivamente, nullità per motivazione apparente/omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo.
art. 111 Cost.
la motivazione deve superare il "minimo costituzionale" per consentire il controllo sulla logicità e correttezza del ragionamento decisorio.
richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
richiamato nel motivo relativo all'inquadramento della domanda e alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
la dedotta violazione per non avere posto a fondamento della decisione le prove testimoniali e documentali è ritenuta inammissibile, perché l'omesso esame di prove non integra di per sé vizio se non si traduce nell'omesso esame di un fatto decisivo.
la decisione di merito, avendo utilizzato una prova presuntiva sulla consapevolezza dell'amministratrice, avrebbe dovuto dar conto dei requisiti di gravità e precisione dell'inferenza presuntiva.
richiamato nel ricorso incidentale sulla dedotta carenza di interesse all'appello.
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e interesse.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omessa motivazione o di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta alcun controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio, cioè non raggiunga il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.
- L'omesso esame di elementi istruttori non integra autonomo vizio di cassazione, salvo che si traduca nell'omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio.
- In tema di responsabilità degli amministratori verso i terzi, il danno diretto subito dal terzo può essere distinto dal danno al patrimonio sociale; pertanto l'azione del terzo non è esclusa dalla previa azione sociale quando i pregiudizi siano diversi.
- Quando la responsabilità viene desunta tramite presunzioni, il giudice deve esplicitare le ragioni per cui gli indizi utilizzati presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.
- Il giudice di merito deve esaminare espressamente l'eccezione di concorso colposo del danneggiato/creditore, perché essa può incidere sulla quantificazione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.
- La mancanza di deleghe operative in capo all'amministratore può essere rilevante per escludere o ridimensionare la colpa, se la decisione di merito non spiega perché la consapevolezza dell'illecito debba comunque desumersi da altri elementi.
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