Cassazione Penale, Ordinanza n. 26518/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione e lavorazione di sostanza stupefacente. Con il primo motivo ha censurato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto riaprire l'istruzione. Con il secondo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto nel più tenue reato di lieve entità, deducendo che le modalità concrete della condotta ne avrebbero giustificato l'applicazione. La Corte ha rilevato che il primo grado era stato celebrato con rito abbreviato e che, per il giudizio di appello conseguente a tale rito, la disciplina sulla rinnovazione istruttoria introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 si applica immediatamente; pertanto, nel caso concreto, non vi erano i presupposti per disporre la rinnovazione. Quanto al secondo motivo, la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e perché riproponeva questioni già dedotte in appello; la Corte ha inoltre valorizzato la motivazione della sentenza impugnata, fondata sul carattere organizzato dell'attività di lavorazione della droga e sul rinvenimento di materiale idoneo al confezionamento di oltre 1.000 dosi di marijuana, elementi incompatibili con la lieve entità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso la fondatezza del motivo sulla rinnovazione istruttoria, ritenendo immediatamente applicabile nel giudizio di appello da rito abbreviato la nuova disciplina processuale e quindi insussistenti i presupposti per la riapertura dell'istruttoria. Ha ritenuto inammissibile anche il motivo sulla riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, poiché volto a sollecitare una non consentita rivalutazione del fatto e comunque privo di critica decisiva alla motivazione di merito, che aveva escluso la lieve entità sulla base dell'organizzazione dell'attività e del materiale per il confezionamento di numerose dosi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice contestata e confermata in appello; il ricorso non ne ha rimosso la qualificazione giuridica.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Invocato dal ricorrente per ottenere la riqualificazione in lieve entità; la Corte ha escluso che i fatti concreti integrassero tale ipotesi, valorizzando l'organizzazione dell'attività e la capacità di confezionamento di oltre 1.000 dosi.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La regola sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello, come modificata dal d.lgs. n. 150/2022, si applica immediatamente anche all'appello conseguente a giudizio abbreviato, in base al principio tempus regit actum.
art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Disposizione che ha modificato l'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.; rileva per l'immediata applicazione della nuova disciplina processuale.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello conseguente a rito abbreviato, la disciplina sopravvenuta sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si applica immediatamente, in assenza di disciplina transitoria, secondo il principio tempus regit actum.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 deve essere valutata sulla base di una considerazione complessiva delle concrete modalità della condotta; sono rilevanti, in senso ostativo, l'organizzazione dell'attività di lavorazione e la disponibilità di strumenti idonei al confezionamento di un numero elevato di dosi.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura sulla qualificazione giuridica in una rivalutazione del merito probatorio già compiuta dai giudici di merito; è inammissibile il motivo che riproponga le stesse doglianze già esaminate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La sussistenza di elementi di organizzazione stabile dell'attività di spaccio e di materiale per il confezionamento di molteplici dosi può escludere la configurabilità della lieve entità della fattispecie stupefacenti.
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