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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10174/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è quindi rimasta ferma: conferma della condanna, con sola sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, pur sostituendo la pena detentiva con la detenzione domiciliare, aveva confermato nel resto la condanna per furto in abitazione aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione della sentenza di appello, sostenendo che la motivazione fosse carente o illogica. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il controllo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. riguarda il solo vizio di motivazione rilevabile dal contrasto argomentativo con massime di esperienza o altre affermazioni del provvedimento, e che nel caso la Corte territoriale aveva motivato in modo logicamente adeguato. Ha inoltre richiamato il principio della "doppia conforme", secondo cui le due decisioni di merito possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale, limitando ulteriormente lo scrutinio di legittimità sul vizio motivazionale.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    indicato come norma incriminatrice del reato oggetto della conferma di condanna, cioè furto in abitazione.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    richiamato come aggravante contestata e confermata unitamente al reato base.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il vizio denunciabile è solo quello di motivazione nei limiti del controllo di legittimità, ossia il contrasto dello sviluppo argomentativo con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    richiamato nel testo, ma la Corte lo utilizza per ribadire che nel caso concreto non sussiste alcun vizio riconducibile alla nozione di motivazione censurabile in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è censurabile solo quando la sentenza presenti un effettivo contrasto logico-argomentativo con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, non essendo sufficiente una mera prospettazione difensiva alternativa.
  • Il giudice d'appello non ha l'obbligo di confutare analiticamente tutte le deduzioni difensive e tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente una motivazione globale, logica e adeguata che dia conto dei fatti decisivi.
  • In presenza di "doppia conforme", la sentenza di appello può essere letta congiuntamente a quella di primo grado come un unico corpo decisionale, con conseguente restringimento del sindacato di cassazione sulla motivazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dal provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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