Cassazione Penale, Sentenza n. 25004/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I difensori di Luigi Mancuso avevano proposto la ricusazione dei giudici Brigida Cavasino e Gilda Romano, sostenendo che quei magistrati avevano partecipato alla sentenza del procedimento "Nemea" nella quale, a loro avviso, era stata espressa una valutazione di merito anche sulla posizione di Mancuso (riconosciuto nella sentenza come vertice/"Capo Crimine" dell'area del vibonese e richiamato in relazione a fatti di estorsione e rapina). Per i ricorrenti, detta valutazione precedente renderebbe i giudici non terzi nel procedimento "Rinascita Scott" nei confronti del capo A in cui Mancuso è imputato per reato associativo (art. 416-bis c.p.). La Corte d'appello di Catanzaro aveva dichiarato la dichiarazione di ricusazione manifestamente infondata, ritenendo che i riferimenti a Mancuso nella sentenza "Nemea" fossero mera ricostruzione del contesto e non valutazioni di merito sulla sua responsabilità. La Corte di Cassazione ha esaminato se nella sentenza "Nemea" vi fosse in realtà una valutazione, anche incidentale, della posizione di Mancuso, tale da giustificare la ricusazione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte territoriale per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione dell'ordinanza contraddittoria o elusiva perché ammetteva riferimenti a Mancuso e a "segmenti fattuali" a lui riferibili senza spiegare perché tali menzioni non costituissero una valutazione, neppure incidentale, della sua responsabilità. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui anche una valutazione incidentale della posizione di un terzo può giustificare la ricusazione del giudice e ha disposto che la Corte d'appello riesamini i presupposti della ricusazione alla luce di tali criteri.
Norme richiamate
Corte Costituzionale, sentenza n. 371 del 1996
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non impedisce la partecipazione al giudizio del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in altro procedimento nel quale la posizione dello stesso imputato sia stata comunque valutata; principio richiamato per sostenere l'incompatibilità del giudice che abbia già valutato la posizione del medesimo imputato.
Corte Costituzionale, sentenza n. 283 del 2000
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede la ricusabilità del giudice che abbia espresso, in altro procedimento, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto; principio usato per affermare che anche valutazioni incidentali di merito rendono ricusabile il giudice.
art. 416-bis cod. pen. (delitto associativo di stampo mafioso)
Norma sostanziale richiamata nella descrizione dei fatti: la discussione verte sulla coincidenza e sulla rilevanza, ai fini probatori, di valutazioni su fatti riferibili all'associazione mafiosa e all'eventuale ruolo di Mancuso come vertice nell'ambito di tale associazione.
Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017 (Suarino) e Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015 (Sarli)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che non sussiste causa di ricusazione quando il giudice abbia già partecipato a sentenze riguardanti coimputati per lo stesso reato associativo, a meno che nella precedente decisione non sia stata effettuata una valutazione di merito sulla responsabilità del nuovo imputato; principio richiamato per delimitare l'ambito della ricusazione.
art. 34 c.p.p. (richiamato dalla giurisprudenza costituzionale)
La pronuncia costituzionale ha rilevato l'insufficienza della disciplina per tutelare l'imparzialità del giudice quando questo abbia valutato la posizione dello stesso imputato in un precedente giudizio, rendendo applicabile la ricusazione.
art. 37 c.p.p. (richiamato dalla giurisprudenza costituzionale)
La pronuncia costituzionale ha riconosciuto che il giudice può essere ricusato se ha espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto e sullo stesso soggetto in altro procedimento.
Massime di principio
- La ricusazione del giudice è fondata non solo quando vi sia una precedente sentenza che abbia deciso espressamente sulla responsabilità dello stesso imputato, ma anche quando in quella precedente sentenza siano contenute valutazioni, anche incidentali o sommarie, relative alla responsabilità del medesimo soggetto.
- La mera connessione probatoria o la trattazione di un comune contesto fattuale fra due procedimenti non è di per sé sufficiente a giustificare la ricusazione; è invece decisivo verificare se nella precedente decisione il giudice abbia effettivamente compiuto una valutazione di merito sulla posizione del terzo.
- Se la sentenza precedente menziona il terzo imputato come "vertice" o "Capo Crimine" e descrive episodi a lui riferiti in termini che appaiono rilevanti per la prova dell'associazione, la difesa può convincere il giudice della necessità di ricusazione, salvo che la corte resistente spieghi in modo motivato perché quelle menzioni non costituiscono valutazioni di responsabilità.
- In caso di dubbio sulla sussistenza di una valutazione incidentale, la corte chiamata a decidere sulla ricusazione deve motivare con precisione le ragioni per le quali ritiene che i riferimenti nella sentenza precedente siano mera ricostruzione descrittiva e non valutazioni di merito; altrimenti il provvedimento può essere annullato e rinviato.
- La difesa dovrebbe indicare puntualmente i passi della decisione precedente che, a suo avviso, contengono valutazioni di merito sulla posizione del ricusato per aumentare le probabilità di successo della ricusazione.
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