Cassazione Civile, Ordinanza n. 32558/2025 del 13/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, articolando tre motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso chiedendo l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto. Successivamente, la ricorrente ha depositato memoria dichiarando di rinunciare al ricorso per intervenuti accordi con la contribuente e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta dopo il deposito della memoria, rilevando che vi era un accordo tra le parti, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese come richiesto nell’atto di rinuncia. Ha escluso, altresì, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, precisando che tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia; la norma, di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater sull’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando intervenga nel corso del giudizio di legittimità e risulti coerente con un accordo tra le parti, determina l’estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate se ciò è richiesto nell’atto di rinuncia o comunque se concordato tra le parti.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili non si applica analogicamente ai casi di estinzione del giudizio, trattandosi di disposizione eccezionale e sanzionatoria.
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