Cassazione Penale, Sentenza n. 17912/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'applicazione degli arresti domiciliari (delitto previsto dagli artt. 110, 81 cpv., 629, comma 2 c.p.). Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) censura per mancata/difettosa valutazione delle argomentazioni difensive sul dubbio dell'attendibilità della presunta persona offesa e sull'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni non sottoscritte; (2) censura per carenza motivazionale del Tribunale in ordine al pericolo di reiterazione del reato e violazione di garanzie costituzionali e convenzionali (artt. 24, 111, 117 Cost., artt. 5, 6, 13 CEDU).
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività: il ricorso era stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Catania e soltanto successivamente pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Caltanissetta, oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 311 c.1 c.p.p. La Corte richiamando le Sezioni Unite stabilisce che per le impugnazioni cautelari il termine decorre rispetto alla ricezione presso la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento; non essendo stata rispettata tale modalità, il ricorso è inammissibile e non viene esaminato nel merito. Viene condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamata per indicare la composizione del Tribunale chiamato a decidere sul riesame
artt. 110, 81 cpv., 629, comma 2 cod. pen.
Norme penali relative al reato contestato e alla partecipazione; definiscono il fatto per cui fu applicata la misura cautelare
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma richiamata dai motivi di ricorso per censurare la decisione del tribunale del riesame (vizi di motivazione e valutazione della prova)
Norma riferita in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa e alle modalità di prova
artt. 24, 111, 117 Cost.
Richiamate dai ricorrenti per sostenere violazioni di garanzie difensive e del giusto processo
artt. 5, 6 e 13 CEDU
Richiamati dai ricorrenti per profili di tutela dei diritti fondamentali (libertà personale, equità del processo, tutela della vita privata)
Richiamato in tema di motivazione e decisione del giudice, secondo le censure mosse
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alle modalità di acquisizione e utilizzabilità delle dichiarazioni dei testi e delle persone offese
art. 311, comma 1 e comma 3 cod. proc. pen.
Stabiliscono il termine di dieci giorni per proporre il ricorso per cassazione avverso le decisioni in materia cautelare e la modalità di presentazione presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione
art. 582, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire che non grava sulla cancelleria l'obbligo di trasmissione dell'atto, quindi rileva la data di ricezione presso l'ufficio competente
Norma invocata per la pronuncia sulla condanna alle spese e sulla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità per colpa non assente
Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (Bottari)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere depositato presso la cancelleria del tribunal che ha emesso il provvedimento e che per la tempestività rileva la data di pervenimento a quella cancelleria
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità come parametro per la valutazione della sanzione
Massime di principio
- Per i ricorsi avverso decisioni in materia cautelare il termine di 10 giorni decorre rispetto alla ricezione presso la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento; depositare l'atto in altra cancelleria può determinare l'inammissibilità per tardività
- La cancelleria presso cui si deposita il ricorso non ha l'obbligo di trasmettere l'atto al tribunale competente: è responsabilità del ricorrente assicurare la presentazione corretta e tempestiva
- In caso di inammissibilità per tardività il giudice non approfondisce il merito delle censure sostanziali; le questioni sostanziali (attendibilità delle dichiarazioni, motivazione sul pericolo di reiterazione) restano inesaminate
- Occorre curare le modalità formali di impugnazione (luogo e tempo di deposito) tanto quanto i contenuti sostanziali: errori procedurali possono precludere ogni esame di merito
- Quando si contestano dichiarazioni di persone offese è importante evidenziare e documentare vizi formali (es. mancanza di sottoscrizione) e produrre elementi di riscontro, ma tali questioni saranno esaminate solo se l'impugnazione è ammissibile
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