Cassazione Civile, Ordinanza n. 15830/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal furto di merce trasportata nel corso di un trasporto affidato inizialmente a un vettore e poi al subvettore odierno ricorrente. Quest'ultimo ha agito contro la compagnia assicuratrice sostenendo di avere stipulato una polizza per il rischio di furto e chiedendo la condanna dell'assicuratore a risarcire il danno subito. Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo, da un lato, che la polizza coprisse solo la responsabilità civile del vettore e non il furto, e dall'altro che il diritto fosse prescritto. La corte d'appello ha confermato il rigetto, osservando che la domanda era fondata sul presupposto, risultato insussistente, che la polizza coprisse il furto, e che solo tardivamente era stato introdotto il riferimento alla successiva condanna del ricorrente in un separato giudizio di manleva, senza che ciò fosse accompagnato da una specifica diversa qualificazione giuridica della domanda. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 345 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse trascurato due documenti: l'atto di chiamata in causa nel diverso giudizio promosso dalla società di trasporto e la sentenza del Tribunale di Padova che lo aveva condannato a pagare alla società di trasporto euro 8.632. Secondo il ricorrente, tali documenti avrebbero imposto una diversa ricostruzione dei fatti e della domanda. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., lamentando che la corte d'appello avesse interpretato la domanda facendo leva sul solo dato letterale dell'atto di citazione e trascurando documenti e precisazioni di parte. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché del tutto estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva deciso sulla base della qualificazione della domanda come richiesta di indennizzo per un rischio non coperto; il secondo perché censurava l'interpretazione dell'atto introduttivo senza riportarne o trascriverne il contenuto, in violazione dell'onere di specifica indicazione di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della compagnia assicuratrice, liquidate in euro 3.300, oltre accessori, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La decisione si fonda sull'inammissibilità di entrambi i motivi: il primo per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi e il secondo per mancato adempimento dell'onere di specifica indicazione e trascrizione dell'atto di citazione ex art. 366, n. 6, c.p.c.
Norme richiamate
Il richiamo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è stato ritenuto pertinente rispetto alla doglianza effettivamente svolta, perché il motivo non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
La dedotta violazione processuale non è stata valorizzata, perché la censura si risolveva in realtà in un attacco non specifico alla qualificazione della domanda.
La censura relativa a documenti e allegazioni tardive è stata ritenuta non decisiva, poiché non incideva sulla ragione decisoria posta a base del rigetto in appello.
Il vizio di violazione del principio di corrispondenza alla legge è stato evocato per contestare l'interpretazione della domanda, ma senza idonea specificazione del contenuto dell'atto introduttivo.
La doglianza sulla valutazione delle prove e dei documenti è stata ritenuta inammissibile perché non sorretta da un adeguato confronto con il contenuto dell'atto di citazione.
L'omessa trascrizione o riassunto dell'atto di citazione ha determinato l'inammissibilità del secondo motivo per difetto di specificità del ricorso per cassazione.
Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, poiché la censura deve investire la concreta ragione del decidere e non una questione estranea o solo marginale.
- Quando si contesta l'interpretazione della domanda giudiziale o di un atto processuale, il ricorrente deve riportarne o trascriverne il contenuto in modo specifico, altrimenti il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c..
- L'allegazione di documenti sopravvenuti o di fatti emersi in altro giudizio non è di per sé sufficiente a superare la qualificazione data dal giudice di merito alla domanda, se non si dimostra in modo puntuale che tali elementi incidano sulla reale causa petendi e sul petitum originari.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia effettivamente decisivo e che il motivo si misuri con la motivazione decisoria, non essendo sufficiente una diversa lettura delle risultanze documentali.
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