Cassazione Penale, Sentenza n. 33377/2024 del 03/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
GROGU SPV impugnava l'ordinanza del 08/06/2022 con cui la Corte d'appello di Brescia aveva respinto l'opposizione ex art. 667, comma 4 c.p.p. promossa da INTESA SAN PAOLO (incorporante UBI) contro il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di UBI Banca volta a ottenere la revoca o l'inopponibilità della confisca dei titoli dati in pegno. Le censure principali riguardavano (i) l'errata determinazione dell'importo garantito dal pegno (omessa valutazione dell'atto del 15/05/2017, che estendeva il pegno), (ii) il travisamento della documentazione bancaria e della certificazione ex art. 50 T.U.B. con conseguente rifiuto della prova della buona fede della banca, e (iii) la mancanza di motivazione sul perché la documentazione prodotta fosse insufficiente e su quale ulteriore onere probatorio fosse ragionevolmente esigibile; inoltre si denunciava l'omessa attivazione, se necessario, dei poteri istruttori officiosi (art. 666, comma 5 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione ritenendo che l'ordinanza impugnata fosse viziata da travisamento, lacune e contraddittorietà di motivazione. In particolare, ha censurato l'omessa considerazione dell'atto del 15/05/2017 che estendeva il pegno, la contraddizione tra il riconoscimento di buona fede in relazione alla stipula del pegno e il rigetto per "carenza di documentazione" senza indicare quale ulteriore prova fosse esigibile, nonché la mancata valutazione dei poteri istruttori. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa rimessa al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi esposti.
Norme richiamate
art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
norma procedurale che disciplina l'opposizione del terzo avverso provvedimenti relativi a misure cautelari/ablatori; la Cassazione rileva che il ricorso ex art. 667 è il corretto strumento per l'opposizione alla decisione del giudice dell'esecuzione
art. 321, comma 2-bis cod. proc. pen.
consente il sequestro preventivo di strumenti finanziari dematerializzati; nel caso ha riguardato il sequestro dei titoli dati in pegno
riferito al reato fiscale contestato (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti); fa da parametro per la confisca disposta in sede penale
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
disciplina la confisca in ambito tributario; la Corte ricorda che i principi sulla tutela dei terzi valgono anche in questa fattispecie
art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
stabilisce che la confisca non pregiudica i diritti di credito e i diritti reali di garanzia anteriori al sequestro; la Corte la interpreta come principio generale applicabile anche alle confische penali ordinarie
art. 50 T.U.B. (certificazione estratto conto)
la certificazione ex art. 50 T.U.B. è strumento probatorio per le movimentazioni di conto; la sentenza osserva che essa non esonera la banca dall'onere di provare la formazione del credito e la buona fede per il periodo rilevante
artt. 120-quinquies e ss. d.lgs. n. 382 del 1993 T.U.B.
riferiti alle discipline bancarie e agli obblighi di diligenza: la Corte richiama che la misura della diligenza richiesta alla banca si valuta in relazione alle circostanze e agli obblighi antiriciclaggio
art. 666, comma 5 cod. proc. pen.
attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori officiosi; la Cassazione rileva che il giudice avrebbe potuto avvalersi di tali poteri per colmare eventuali lacune probatorie
Massime di principio
- Il terzo titolare di un diritto reale (es. pegno) su beni sottoposti a sequestro/confisca deve provare l'anteriorità del proprio diritto rispetto al sequestro e la propria buona fede (ignoranza non colpevole), secondo il principio consolidato dalle Sezioni Unite.
- La buona fede della banca non si dimostra solo con la data certa del pegno: occorre comprovare l'assenza di indizi oggettivi che avrebbero dovuto far sorgere il sospetto di utilizzo del rapporto a fini illeciti e documentare gli accertamenti svolti (istruttoria, valutazioni di merito creditizio, adempimenti antiriciclaggio).
- L'onere della prova grava sul terzo-creditore, ma il giudice dell'esecuzione che ritenga la prova insufficiente deve motivare adeguatamente quali elementi manchino e quale integrazione sia ragionevolmente esigibile; può altresì usare i poteri istruttori officiosi (art. 666, comma 5 c.p.p.).
- La semplice certificazione ex art. 50 T.U.B. è utile ma non sempre esaustiva per dimostrare la genesi e la giustificazione dei saldi: possono essere richiesti estratti e documenti integrativi che ricostruiscano l'origine del credito nel periodo rilevante.
- In caso di contenzioso il giudice penale (giudice dell'esecuzione) è competente a valutare la opponibilità della confisca nei confronti del terzo e la relativa buona fede; le parti devono pertanto rivolgere a quel giudice la richiesta di revoca o di dichiarazione di inopponibilità.
- La verifica della diligenza bancaria si misura secondo le circostanze concrete e gli obblighi normativi (anche antiriciclaggio); il rispetto formale delle norme non basta se esistono indicatori di anomalia che avrebbero imposto approfondimenti.
- Se il bene pignorato è nello stato di fallimento o procedure concorsuali, la possibilità di esercitare o riprendere la garanzia può essere soggetta a regole concorsuali (autorizzazione del giudice delegato/curatore); va valutata la legittimazione ad agire del creditore nel contesto del fallimento.
- In caso di cessione del credito (cessionaria come GROGU SPV), il cessionario può rilevare i vizi di decisioni precedenti e far valere i diritti del cedente, ma deve dimostrare la situazione giuridica al momento della cessione e, se necessario, integrare la documentazione a supporto della buona fede originaria.
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