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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30735/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la doglianza non consentita nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui gli era stata applicata la pena per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in lieve entità. Il ricorso deduceva il difetto di motivazione quanto al recepimento dell'accordo sulla pena. La Corte rileva però che, contro le sentenze di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; il motivo dedotto non rientrava in tali ipotesi.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice del fatto oggetto della sentenza di patteggiamento, richiamata come titolo del reato contestato.

  • art. 444 c.p.p.

    Regola la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata emessa la decisione impugnata.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Indica il rito camerale applicabile al ricorso avverso la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che non può escludersi la colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso inammissibile, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le possibilità di ricorso per cassazione sono tassative e di stretta interpretazione: non sono proponibili censure estranee ai vizi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Il difetto di motivazione sul recepimento dell'accordo nel patteggiamento non integra, di per sé, un motivo ammissibile di ricorso per cassazione se non viene ricondotto a uno dei vizi tipizzati dalla legge.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento non deduce uno dei vizi consentiti, la Corte deve dichiararlo inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo esclusione della colpa del ricorrente, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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