Cassazione Civile, Ordinanza n. 25803/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società che aveva eseguito prestazioni sanitarie in regime di convenzione/accreditamento chiedeva il pagamento del saldo del corrispettivo mediante decreto ingiuntivo emesso nei confronti della ASL territorialmente competente. L'ASL proponeva opposizione sostenendo che il soggetto tenuto al pagamento fosse la FIRA, indicata dalla disciplina regionale come ente incaricato della liquidazione delle fatture, e contestando anche la prova scritta del credito e l'ammontare richiesto. Il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto per difetto di legittimazione passiva dell'ASL. In appello la società creditrice vedeva confermata la decisione: la Corte territoriale riteneva che la FIRA, in base alla normativa statale e regionale nonché al contratto, fosse il soggetto debitore e passivamente legittimato. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 1, comma 10, d.l. 324/1993, della legge regionale Abruzzo n. 146/1996 e dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che non vi fosse una delegazione di pagamento o una delegazione liberatoria, ma solo un incarico di coordinamento e pagamento per conto delle ASL; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che parte del corrispettivo era già stata pagata dall'ASL e la somma ingiunta costituiva solo il saldo; 3) violazione dell'art. 1269 c.c., assumendo che, anche in ipotesi di delegazione, l'ASL non sarebbe stata liberata e il creditore non avrebbe avuto l'onere di rivolgersi preventivamente al delegato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, esaminandoli congiuntamente perché diretti contro la medesima questione: l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento dei corrispettivi dovuti alle strutture private convenzionate. Ha affermato che l'art. 1, comma 10, d.l. 324/1993 si applica anche alle prestazioni autorizzate dalle ASL dopo la trasformazione delle USL in aziende sanitarie locali e che, nel sistema abruzzese, la disciplina regionale e il contratto del 15 aprile 2005 confermano che la FIRA è l'ente incaricato del pagamento e della gestione finanziaria delle somme, con funzione di monitoraggio e liquidazione. La Corte ha escluso che l'abrogazione delle norme regionali incompatibili potesse incidere sulla normativa statale e ha osservato che la ratio della disposizione statale è individuare in modo certo il soggetto obbligato e legittimato passivo, evitando di ricondurre la fattispecie alla delegazione civilistica. Ne consegue l'esclusione di una responsabilità solidale o sussidiaria dell'ASL e l'infondatezza della censura relativa all'onere di preventiva escussione del delegato. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 10, d.l. 27 agosto 1993, n. 324, conv. in l. 27 ottobre 1993, n. 423
nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente
La norma individua direttamente il soggetto passivamente legittimato e debitore nell'ente incaricato del pagamento, non nell'ASL territorialmente competente; si applica anche alle prestazioni autorizzate prima e dopo la riforma sanitaria e anche nel contesto abruzzese.
art. 38 l. reg. Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 146
La disciplina regionale, come poi modificata, attribuisce a FIRA funzioni di monitoraggio, gestione finanziaria e liquidazione dei pagamenti delle ASL, rilevanti per identificare l'ente incaricato del pagamento.
art. 47 l. reg. Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 146
La clausola abrogativa delle disposizioni incompatibili riguarda le fonti regionali e non può essere invocata per escludere l'applicazione della norma statale.
È ritenuto non pertinente, perché la fattispecie non viene qualificata come delegazione di pagamento in senso civilistico, ma come designazione normativa dell'ente incaricato del pagamento.
I criteri ermeneutici contrattuali non conducono a una delegazione liberatoria o di pagamento; il contratto conferma che FIRA opera per la liquidazione e il pagamento per conto dell'ASL, in coerenza con la disciplina legale.
È richiamato dal ricorrente per l'interpretazione della disciplina, ma la Corte reputa decisiva la ratio della norma statale e il coordinamento con la disciplina regionale e contrattuale.
art. 1, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- In materia di corrispettivi dovuti alle strutture private convenzionate con il servizio sanitario, la norma statale che indica l'"ente incaricato del pagamento" individua direttamente il soggetto debitore e passivamente legittimato, con esclusione dell'ASL territorialmente competente salvo diversa previsione normativa espressa.
- La disciplina regionale che attribuisca a un soggetto terzo funzioni di monitoraggio, gestione finanziaria e liquidazione dei pagamenti, unitamente alle clausole contrattuali coerenti, è idonea a confermare l'individuazione di quel soggetto quale ente incaricato del pagamento.
- La fattispecie non va ricondotta automaticamente agli schemi privatistici della delegazione di pagamento o della delegazione liberatoria: se la legge individua l'ente incaricato del pagamento, non sussiste una responsabilità solidale o sussidiaria dell'ente sanitario originario.
- Il richiamo ai criteri ermeneutici del contratto non può sovvertire la chiara disciplina legale che definisce il soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarie convenzionate.
- L'omesso esame di un fatto è irrilevante quando la questione decisiva è giuridica e consiste nell'individuazione del soggetto obbligato per legge al pagamento.
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