Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25834/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (subappaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di subappalto avente ad oggetto il pagamento dei lavori eseguiti dalla subappaltatrice. In primo grado il tribunale aveva respinto la domanda di pagamento proposta dalla subappaltatrice, ritenendo che la clausola di pagamento fosse subordinata al fatto che la stazione appaltante avesse pagato alla subappaltante il relativo stato di avanzamento lavori. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, interpretando la clausola nel senso che il compenso maturasse con l'emissione/consegna del primo stato di avanzamento lavori, non già con il pagamento da parte della stazione appaltante. La subappaltante ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma la Corte non esamina il merito dei motivi perché accoglie l'eccezione di tardività/inidoneità della notificazione del ricorso: la notifica eseguita a mezzo posta non era stata perfezionata per mancato deposito dell'avviso di ricevimento, sicché la notificazione è stata qualificata come inesistente e il ricorso dichiarato inammissibile. La ricorrente ha poi tentato una successiva notifica via PEC, invocando l'errore scusabile per l'errata indicazione del domicilio della controparte nella sentenza impugnata, ma la Corte ha escluso che ciò potesse sanare l'originaria inesistenza della notificazione e ha distinto il caso da quello richiamato dalle Sezioni Unite sull'errore scusabile ai fini della tempestività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la notifica del ricorso per cassazione effettuata a mezzo posta non si fosse perfezionata perché la ricorrente non aveva depositato l'avviso di ricevimento, documento necessario per provare il compimento della notificazione. Di conseguenza, il procedimento notificatorio è stato considerato inesistente, con impossibilità di rimediare mediante la successiva notifica via PEC. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    termine di decadenza per proporre impugnazione in mancanza di notificazione della sentenza

    In assenza di notificazione della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione è soggetto al termine lungo previsto dalla norma.

  • art. 149, comma 3, c.p.c.

    scissione degli effetti per il notificante e per il notificato

    La Corte richiama la regola della scissione degli effetti della notificazione ai fini della tempestività dell'impugnazione, ma la distingue dal diverso profilo del perfezionamento della notificazione a mezzo posta.

  • art. 372 c.p.c.

    termine per il deposito dell'avviso di ricevimento

    Il mancato deposito dell'avviso di ricevimento neppure entro il termine di cui alla norma impedisce di ritenere perfezionata la notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    memorie di entrambe le parti

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio all'esito del procedimento previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 149 c.p.c.

    notificazione a mezzo posta

    La notifica a mezzo posta si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario e la prova del suo esito mediante avviso di ricevimento; la sola spedizione non basta.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la produzione dell'avviso di ricevimento è requisito essenziale del perfezionamento della notificazione; la sua mancanza integra inesistenza della notificazione e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La regola della scissione degli effetti della notificazione rileva ai fini della tempestività dell'impugnazione, ma non sana la mancata prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.
  • L'errore scusabile può rilevare solo in presenza di una notificazione comunque perfezionata o comunque riconducibile a un vizio rimediabile; non può operare quando manca un segmento essenziale del procedimento notificatorio, che resta inesistente.
  • La successiva notificazione dell'atto non può sanare l'originaria inesistenza della notificazione del ricorso, quando il termine per impugnare sia ormai spirato e il primo procedimento notificatorio non si sia mai perfezionato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.