Cassazione Penale, Sentenza n. 21063/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per violazione procedurale: omessa notificazione al difensore di fiducia nominato (avv. Federica Carello) dell'avviso di partecipazione all'udienza di appello del 26/01/2023. La comunicazione era stata inviata via PEC al precedente difensore (avv. Vincenzo Morelli), revocato il 11/06/2022, dunque la notifica è risultata indirizzata a chi non era più difensore al momento della fissazione dell'udienza (decreto del 09/11/2022 notificato il 28/11/2022). Il ricorrente ha dedotto la nullità assoluta della notificazione e ha prodotto elementi (frontespizio del verbale, intestazione della sentenza, decreto) che indicavano la nomina del nuovo difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla documentazione è emersa la sussistenza della ricostruzione fattuale dell'imputato (nomina del nuovo difensore prima della fissazione dell'udienza e successiva notifica al precedente difensore; assenza del difensore in appello). Richiamando il principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 24630/2015), ha affermato che l'omessa comunicazione al difensore di fiducia tempestivamente nominato, quando la sua presenza è obbligatoria, integra nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 c.p.p. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4
Norma sostanziale richiamata quale titolo di reato per la condanna dell'imputato; non è stata oggetto di valutazione interpretativa nel provvedimento di cassazione, che si è concentrata su profili processuali.
Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
Disposizione che individua le nullità assolute; la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica al difensore di fiducia, quando la presenza è obbligatoria, rientri tra tali ipotesi.
Codice di procedura penale, art. 179, comma 1
Disposizione sulla sanzione della nullità assoluta; è stata invocata per sostenere l'annullamento della sentenza impugnata in presenza della notifica irregolare al difensore.
Sezioni Unite, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan, Rv. 263598)
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria; principio richiamato quale precedente vincolante per il caso concreto.
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di udienza deve essere effettuata al difensore di fiducia effettivamente nominato e risultante dagli atti prima della fissazione dell'udienza; la notifica al precedente difensore revocato non è sufficiente.
- L'omessa comunicazione al nuovo difensore, se la sua presenza è obbligatoria, integra nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., con conseguente annullamento della sentenza e rinvio per nuovo giudizio.
- La prova della regolare notificazione grava sull'ufficio che ha effettuato la comunicazione: la documentazione processuale (decreti, frontespizi, attestazioni PEC) deve essere valutata per accertare destinatario e data effettiva della notifica.
- In caso di conflitto tra indicazioni presenti negli atti (es. intestazione della sentenza, frontespizio del verbale) e la notifica effettivamente inviata, il giudice di legittimità privilegia la tutela del diritto di difesa e la tempestiva rappresentanza dell'imputato.
- Se il pubblico ministero chiede l'annullamento senza rinvio ma il collegio di cassazione ritiene necessario integrare il contraddittorio o valutare nuovamente i fatti, il rimedio pratico è l'annullamento con rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio.
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