Cassazione Penale, Sentenza n. 11690/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi, tutti formulati come vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p.: 1) violazione del diritto di difesa perché l'udienza del 05/10/2020 si sarebbe tenuta nonostante l'imputato fosse agli arresti domiciliari e fosse stato raggiunto, nello stesso giorno, da un ordine di carcerazione (si chiedeva rinvio e traduzione); 2) censura sulla fondatezza del reato di minaccia; 3) censura sulla sussistenza del reato di lesioni. Il ricorso è stato proposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la restrizione agli arresti domiciliari per altra causa, se documentata o comunque comunicata al giudice procedente in qualsiasi momento, costituisce legittimo impedimento a comparire e impone il rinvio dell'udienza e la traduzione dell'imputato. Per questo motivo la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Enna per il prosieguo; le restanti doglianze sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
La norma individua il vizio di motivazione come motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato tale parametro per valutare la legittimità del procedimento svolto in presenza dell'impedimento dell'imputato
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
limiti di enunciazione del ricorso
La disposizione regola i limiti entro i quali possono essere dedotti i motivi in Cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti da tale norma
La recidiva era stata contestata e applicata in sede di merito come circostanza aggravante; la Cassazione non ha deciso nel merito su tale applicazione per effetto dell'annullamento per vizio procedurale
artt. 110, 582, 585, 612, 61 n.1 cod. pen.
concorso di persone, lesioni, minaccia, circostanza aggravante
Sono le fattispecie di reato contestate in primo grado (concorso, lesioni, minaccia e aggravante); la Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito la fondatezza delle imputazioni a causa dell'annullamento per legittimo impedimento dell'imputato
Massime di principio
- La condizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, se documentata o comunicata al giudice procedente in qualsiasi momento, costituisce legittimo impedimento a comparire: il processo deve essere rinviato e l'imputato tradotto.
- Non grava sull'imputato l'obbligo di comunicare tempestivamente l'impedimento; l'onere di tempestiva comunicazione riguarda diversamente il difensore. Pertanto il giudice non può celebrarne comunque l'udienza quando l'impedimento venga documentato anche tardivamente.
- Se il giudice decide comunque l'udienza nonostante l'impedimento legittimo, la decisione può essere annullata per vizio procedurale con conseguente annullamento delle sentenze di merito e reinvio o trasmissione degli atti per il prosieguo.
- In situazioni simili il difensore dovrebbe comunque chiedere formalmente il rinvio e, quando possibile, documentare subito lo stato di detenzione (ordini di carcerazione, provvedimenti di traduzione) per tutelare tempestivamente il diritto di difesa.
- La Corte di Cassazione può assorbire altre censure una volta che risulti decisivo e risolutivo il vizio procedurale relativo al diritto di difesa, evitando di entrare nel merito delle questioni sostanziali quando l'udienza viziata incide sull'intera validità del giudizio.
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