Cassazione Civile, Ordinanza n. 08318/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società poi fallita nei confronti di un'altra società per il pagamento di euro 127.030,30 oltre interessi moratori e spese. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società ingiunta, ma la Corte d'appello di Napoli ha riformato la decisione e ha rigettato l'opposizione, condannando la società opponente al pagamento della somma ingiunta e delle spese di entrambi i gradi. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nel ricorso si dichiarava che la società agiva "rappresentata e difesa da se medesimo" tramite il proprio amministratore, avvocato cassazionista. La Corte di cassazione ha rilevato che non risultava alcuna procura speciale rilasciata alla difesa, mentre per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una persona giuridica è necessaria la procura speciale ex art. 365 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso che possa configurarsi un'autodifesa della società tramite il proprio legale rappresentante, poiché la parte è una persona giuridica distinta dalla persona fisica del difensore, e la coincidenza tra amministratore e avvocato non consente di fondere i due soggetti. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'avvocato che aveva sottoscritto e introdotto il ricorso senza effettiva procura, non della società, con ulteriore contributo unificato a suo carico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la società ricorrente non aveva conferito una procura speciale al difensore, non essendo sufficiente che il legale rappresentante fosse anche avvocato cassazionista e dichiarasse di difendere se medesimo. Ha quindi condannato l'avvocato che aveva proposto il ricorso al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte resistente, oltre a dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per il ricorso per cassazione proposto da una persona giuridica è necessaria la procura speciale; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La persona giuridica non può avvalersi di una vera e propria autodifesa solo perché il suo legale rappresentante è anche avvocato: parte e difensore restano soggetti distinti.
- Nel giudizio di cassazione, la mancanza della procura speciale alla proposizione del ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Se un'impugnazione è proposta senza effettivo conferimento di procura da parte del soggetto nel cui nome si agisce, l'attività processuale non produce effetti sulla parte e le spese possono essere poste a carico del professionista che ha agito senza valido mandato.
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