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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26257/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Il ricorso deduceva un vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità, lamentando che i giudici di merito non avessero correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità in tema di massime di esperienza e di gravità indiziaria. In particolare, la difesa contestava la valutazione degli elementi probatori e richiamava un profilo specifico già discusso in appello, relativo alla rimozione di un lucchetto, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici, assertivi e privi di specificità, oltre a non confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza di appello, ritenuta logica, congrua e corretta in diritto. La Corte ha inoltre rilevato che i giudici di merito avevano già esaminato in modo esaustivo l'unico motivo dedotto in appello, fondando la responsabilità sulla detenzione a fini di spaccio di 473,870 grammi di cocaina. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, se non ricorre assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La sentenza richiama la detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio come fatto oggetto della valutazione di responsabilità.

  • Corte Cost. n. 186 del 13.6.2000

    È richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso deve contenere censure specifiche, pertinenti e sorrette da una effettiva critica della motivazione impugnata; la mera riproposizione di principi giurisprudenziali astratti non è sufficiente.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti concretamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a formule assertive o a contestazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
  • Quando la declaratoria di inammissibilità non sia imputabile a causa non colposa, si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., oltre alle spese processuali.
  • In tema di controllo di legittimità sulla responsabilità, la motivazione di merito è insindacabile se risulta logica, congrua e corretta in diritto, e il ricorso deve evidenziare specifici vizi di legittimità e non una diversa lettura del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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