Cassazione Penale, Sentenza n. 32622/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugnava l'ordinanza del GIP di Como del 04/03/2022 che aveva rigettato la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero relativa ai reati contestati (artt. 615-bis e 660 c.p.) e aveva restituito gli atti per ulteriori indagini finalizzate ad accertare la sussistenza del reato disciplinato dall'art. 612-bis c.p.. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 409 c.p.p. e profili costituzionali (artt. 24, 111, 112 Cost.), sostenendo che il GIP si sarebbe fondato su una denuncia-querela sopravvenuta alla chiusura delle indagini e avrebbe imposto supplemento istruttorio su un reato non compreso nell'originario addebito, caratterizzando abnormità del provvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e in parte inammissibile. Quanto all'affermazione che il GIP avrebbe utilizzato un atto (denuncia-querela) non presente nel fascicolo, la censura è stata ritenuta inammissibile per mancanza di riscontro nel provvedimento impugnato. Quanto alla presunta abnormità, la Corte ha richiamato il principio consolidato dalle Sezioni Unite (sent. n. 10728/2021, Fenucci) secondo il quale il GIP può non accogliere la richiesta di archiviazione e restituire gli atti al PM per compiere ulteriori indagini, ivi compreso l'interrogatorio dell'indagato e investigazioni su reati diversi dall'originario petitum, esercitando poteri di impulso conformi al principio di obbligatorietà dell'azione penale. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Reato originariamente contestato all'indagato; citato nel fascicolo ma non oggetto del provvedimento di restituzione per ulteriori indagini.
Altro reato originariamente contestato; citato nel fascicolo come parte del quadro accusatorio iniziale.
Reato per il quale il GIP ha ritenuto necessario il compimento di indagini integrative; la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice ordini approfondimenti anche rispetto a notizie di reato differenti dall'originario petitum.
Norma che disciplina il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del GIP; il ricorrente aveva invocato violazione della stessa, ma la corte ha ritenuto inammissibile la parte di censura priva di riscontro e infondata la restante.
artt. 24, 111, 112 Costituzione
Richiamati dal ricorrente come garanzie costituzionali (diritto di difesa, giusto processo, principio di obbligatorietà), ma la Corte ha ritenuto che l'operato del GIP sia compatibile con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e con i poteri di impulso del giudice.
sentenza Sezioni Unite n. 10728 del 16/12/2021 (Fenucci), Rv. 282807
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca gli atti al pubblico ministero perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, trattandosi di provvedimento non solo non avulso dall'ordinamento processuale, ma anzi espressione di poteri riconosciuti al giudice, e ciò anche nel caso in cui l'interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale l'archiviazione sia stata richiesta.
Principio centrale richiamato dalla Corte per legittimare il potere del GIP di richiedere approfondimenti investigativi anche su reati diversi dall'originario e senza essere vincolato al petitum o alla causa petendi.
Norma richiamata in motivazione come riferimento per l'iscrizione delle persone e delle notitiae criminis; il GIP può disporre indagini riferibili all'intero contenuto del fascicolo del PM, con iscrizione delle notizie di reato ove necessario.
Massime di principio
- Il Giudice per le indagini preliminari ha il potere di non accogliere la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero e di restituire gli atti per ulteriore attività istruttoria, compreso l'interrogatorio dell'indagato.
- Tale potere di impulso può riguardare anche reati diversi da quelli per i quali era stata avanzata la richiesta di archiviazione: il GIP non è vincolato strettamente al petitum o alla causa petendi contenuti nell'istanza del PM.
- Non si configura di per sé abnormità del provvedimento del GIP quando questi dispone supplementi investigativi su ipotesi di reato ulteriori, purché l'intervento rientri nei poteri riconosciuti dall'ordinamento e sia adeguatamente motivato.
- In sede di ricorso in Cassazione, le censure fondate su atti non menzionati nel provvedimento impugnato rischiano l'inammissibilità: è necessario che le deduzioni abbiano riscontro nel testo dell'ordinanza impugnata o nel fascicolo processuale.
- Se si sospetta l'utilizzo da parte del giudice di atti sopravvenuti non presenti nel fascicolo, il percorso corretto è dimostrare nel ricorso l'effettiva presenza e il rilievo di tali atti nel provvedimento impugnato; deduzioni generiche sono insufficienti.
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