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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46861/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 7, c.d.s. per aver rifiutato gli accertamenti sul tasso alcolemico dopo un sinistro stradale. In particolare contesta che il rifiuto riguardasse solo il prelievo di liquido biologico in struttura sanitaria (che egli rifiutò spiegando paura degli aghi) mentre aveva accettato eventuali accertamenti con etilometro/screening. Sostiene che mancava il presupposto previsto dall'art. 186, comma 5 (essere coinvolto in incidente e contemporaneamente sottoposto a cure mediche), dunque la richiesta di accertamento ematico era illegittima e il rifiuto non era punibile. Ha altresì dedotto questioni relative alla non applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., e alla quantificazione della pena e della sospensione della patente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che l'accertamento ematico in ambito sanitario è consentito solo per "conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche" e che le due condizioni sono tassative e congiunte. Nel caso concreto mancava la necessità di cure mediche, per cui la richiesta degli operanti di recarsi in ospedale era illegittima. Conseguentemente il rifiuto del ricorrente è penalmente irrilevante. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Per effetto di ciò non è stata pronunciata una decisione sul restante (es. art. 131-bis o sulla congruità della pena) che resta superflua.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    comma 5: per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche

    L'accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario è legittimo esclusivamente quando concorrono congiuntamente le due condizioni previste: coinvolgimento in incidente e necessità di cure mediche; entrambe sono presupposti tassativi e devono sussistere insieme.

  • art. 186 Codice della Strada

    comma 7: punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dai commi 3, 4 o 5

    Il reato di rifiuto ricomprende il diniego agli accertamenti tramite etilometro, agli accertamenti preliminari (screening) e al prelievo ematico in ambito sanitario; tuttavia, quanto al prelievo ematico, la sua operatività è condizionata ai requisiti del comma 5, per cui in mancanza di questi il rifiuto non integra il reato.

  • art. 186, comma 2-bis Codice della Strada

    Prevede aggravanti per il conducente che abbia cagionato un incidente; nel capo di imputazione era stata indicata tale aggravante (per il tamponamento), ma la decisione della Cassazione si è risolta sulla illegittimità della richiesta di accertamento sanitario e sul rifiuto relativo.

  • art. 186, comma 2-sexies Codice della Strada

    Circostanza aggravante menzionata negli atti e poi esclusa dalla Corte territoriale; citata nel procedimento ma non decisiva per la pronuncia di Cassazione che ha annullato per insussistenza del fatto relativo al rifiuto del prelievo.

  • art. 131-bis Codice Penale

    Norma che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto e la valutazione della pericolosità sociale. Nel caso era stata richiesta l'applicazione della causa di non punibilità in sede di merito ma la Cassazione, annullando per insussistenza del fatto, non è intervenuta sul merito di tale questione.

Massime di principio

  • Il prelievo di liquido biologico in ambito sanitario può essere richiesto dagli organi di polizia solo se il conducente è sia coinvolto in un incidente sia sottoposto a cure mediche: entrambe le condizioni devono coesistere.
  • Se manca la condizione della necessità di cure mediche, la richiesta di accertamento ematico in ospedale è illegittima e il rifiuto del conducente è penalmente irrilevante ai sensi dell'art. 186 c.d.s.
  • Gli organi di polizia devono prima utilizzare gli strumenti di accertamento stradali disponibili (screening, etilometro); la mera mancanza temporanea di etilometro non legittima automaticamente il ricorso al prelievo ematico ospedaliero se il conducente non necessita di cure.
  • Per configurare il reato di rifiuto (art. 186, comma 7) l'accusa deve provare che l'accertamento richiesto rientrava nelle ipotesi legittime previste dalla norma (commi 3, 4 o 5) e che, nel caso del comma 5, erano presenti entrambe le condizioni tassative.
  • In fase difensiva è strategico documentare l'assenza di necessità di cure mediche, o la disponibilità a sottoporsi ad accertamenti stradali alternativi (es. etilometro), per escludere la legittimità della richiesta di prelievo ematico.
  • Se la Corte di legittimità accerta che il fatto non sussiste in relazione all'elemento costitutivo contestato, può annullare la sentenza senza rinvio; conseguenze su attenuanti o sospensione patente diventano irrilevanti salvo diversa decisione di merito successiva.

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