Cassazione Civile, Ordinanza n. 01643/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto decisivo il difetto di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti, ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., che impediva il controllo sulla fondatezza dell'unico motivo. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel giudizio di appello la Corte territoriale aveva rigettato l'impugnazione proposta dalla banca contro la decisione di primo grado, compensando in parte le spese tra le parti e ponendo il residuo carico dell'istituto di credito; con successiva ordinanza di correzione materiale aveva precisato che le spese liquidate dovevano essere pagate dalla banca allo Stato, in ragione dell'ammissione delle controparti al patrocinio a spese dello Stato. Le parti private hanno proposto ricorso per cassazione sostenendo che, prima dell'ammissione al patrocinio, avevano già anticipato il compenso e le spese del consulente tecnico d'ufficio nonché le spese del proprio difensore, e che la decisione di ammissione al patrocinio ha natura costitutiva, sicché non potrebbe incidere sulle attività e sui pagamenti anteriori; chiedevano quindi che tali esborsi fossero integralmente rimborsati e che l'ordinanza di correzione non fosse limitativa dei loro diritti. La banca intimata non ha svolto difese. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorso non rispettava l'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., non indicando specificamente gli atti e documenti su cui si fondava (tra cui la comparsa di appello, il decreto di liquidazione del CTU, i pagamenti effettuati, le anticipazioni al difensore e il provvedimento di ammissione al patrocinio), con conseguente impossibilità di scrutinare la censura proposta. Ha inoltre osservato che, in mancanza di difese della parte vittoriosa, non vi era obbligo di statuire sulla ripartizione delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda; la loro omissione impedisce la valutazione della censura e comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte territoriale aveva disposto il pagamento delle spese liquidate a favore dello Stato in relazione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di definizione sfavorevole del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il requisito di specificità ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. impone l'indicazione precisa degli atti e documenti richiamati, perché la Corte possa verificarne la decisività senza compiere ricerche autonome nel fascicolo.
- La mancata localizzazione processuale degli atti su cui si fonda il motivo impedisce il controllo di legittimità e determina l'inammissibilità del ricorso, anche quando la censura riguardi questioni di diritto in astratto rilevanti.
- Se la parte vittoriosa non svolge difese nel giudizio di cassazione, non sussiste un autonomo obbligo di statuire sulla ripartizione delle spese processuali nei suoi confronti.
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può incidere sul regime di pagamento delle spese liquidate, ma la relativa censura deve essere sorretta da un ricorso autosufficiente e documentalmente specifico.
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