Sentenza del 31/01/2023 n. 2923 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. impugnava la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso avviso di accertamento notificato in qualità di socio unico e liquidatore della società estinta, in quanto l'Agenzia aveva eccepito che non si applicava la sospensione del termine d'impugnazione prevista per l'istanza di accertamento per adesione, sostenendo la definitività dell'accertamento notificato alla società.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo: ha affermato che l'atto notificato al socio/liquidatore volto a far valere la sua responsabilità ex art. 36 DPR 602/1973 ha natura di vero e proprio atto accertativo. Ne consegue che si applica l'istituto della definizione agevolata (D.Lgs. 218/1997) e la sospensione dei termini d'impugnazione per 90 giorni prevista dall'art. 6 del decreto. Di conseguenza il termine di decadenza è stato rispettato (150 giorni calcolati come 60+90) e il ricorso va pertanto accolto; la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla CTR Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame. Sono poste le spese a carico della resistente.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36
La responsabilità del socio e del liquidatore per i debiti tributari della società comporta l'emanazione di un atto accertativo notificato ai soggetti ritenuti responsabili, con l'indicazione delle ragioni e degli elementi comprovanti la pretesa; tale atto ha natura accertativa ai fini dell'applicazione della definizione agevolata.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 1
Sono definibili con adesione gli avvisi di accertamento relativi a imposte sui redditi e IVA; l'istituto si applica quando è presente un atto accertativo dell'imposta.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6
art. 6, commi 2-3 (versione ratione temporis)
Consente al contribuente che ha ricevuto un atto di accertamento di proporre istanza di accertamento con adesione unitamente all'impugnazione e dispone la sospensione per 90 giorni del termine di decadenza per l'impugnazione; applicabile anche quando l'atto accertativo è notificato al socio/liquidatore per responsabilità ex art. 36 DPR 602/1973.
Fondamento della censura in Cassazione per violazione di norme di diritto; utilizzato per dedurre la errata applicazione delle norme tributarie da parte della CTR.
Cass. n. 18397/2020
Richiamata per il principio che l'istituto della definizione agevolata non si applica ai procedimenti di mera liquidazione.
Cass. n. 20864/2020
Richiamata per il principio che l'istituto non si applica agli atti irrogativi di sanzioni.
Cass. n. 14570/2021
Conferma che l'atto notificato ai responsabili deve indicare le ragioni della pretesa e gli elementi comprovanti l'incasso o l'attribuzione di beni; attesta la natura accertativa della comunicazione di responsabilità.
Cass. n. 22014/2020
Stabilisce che la responsabilità per debiti sociali è distinta dalla mera legittimazione a succedere nella posizione attiva o passiva della società estinta.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione notifica a socio e/o liquidatore un atto che contesta la loro responsabilità per debiti tributari ex art. 36 DPR 602/1973, tale atto va qualificato come atto accertativo e non come mera comunicazione di liquidazione.
- Se l'atto notificato al socio/liquidatore è accertativo, il contribuente può utilizzare l'istituto dell'accertamento per adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997 e beneficiare della sospensione del termine d'impugnazione per 90 giorni secondo l'art. 6.
- La definitività dell'accertamento notificato alla società non impedisce l'applicazione della sospensione dei termini rispetto all'atto notificato al socio/liquidatore, purché l'atto nei confronti del soggetto responsabile abbia natura accertativa.
- Non rientrano nell'ambito della definizione agevolata gli atti di mera liquidazione e gli atti irrogativi di sanzioni: è essenziale verificare il contenuto formale e sostanziale dell'atto notificato per capire se sia accertativo.
- In presenza di contestazione di responsabilità ex art. 36, l'atto deve motivare adeguatamente la pretesa e indicare gli elementi probatori (incassi, attribuzione di beni) al fine di considerarlo idoneo a sospendere i termini d'impugnazione.
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