Cassazione Civile, Ordinanza n. 25890/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia origina da una sentenza ex art. 2932 c.c. che aveva disposto il trasferimento coattivo di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinando il mantenimento dell'effetto traslativo al pagamento del saldo prezzo. Gli eredi del promittente venditore agirono poi per far dichiarare la risoluzione del trasferimento per inadempimento dell'acquirente, sostenendo che il saldo non fosse stato pagato nel termine fissato con diffida ad adempiere. L'acquirente si difese affermando di avere adempiuto mediante deposito delle somme presso il notaio, con successiva offerta reale. Il Tribunale e poi la Corte d'appello accolsero la tesi della risoluzione, ritenendo non provato un valido pagamento: l'assegno depositato presso il notaio non era stato dimostrato come assegno circolare, non risultava pagato pro quota ai singoli eredi, era incompleto perché privo degli interessi legali, e l'asserita offerta reale era comunque tardiva. In cassazione il ricorrente denunciò: 1) violazione dell'art. 1453 c.c. per avere i giudici di merito valorizzato anche il tempo trascorso dalla sentenza ex art. 2932 c.c., mentre la verifica avrebbe dovuto limitarsi all'inadempimento all'esito della diffida; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi alla diffida e alla corrispondenza tra legali, che a suo dire confermava l'adempimento; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese in favore del convenuto destinatario solo di litis denuntiatio, senza domande né impugnazioni nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo. Ha ritenuto infondato il primo perché, nella sentenza ex art. 2932 c.c., il pagamento del prezzo non è una mera condizione sospensiva dell'effetto traslativo, ma una prestazione essenziale che attua il sinallagma; l'inadempimento, valutato anche alla luce della diffida ad adempiere e della gravità ex art. 1455 c.c., può giustificare la risoluzione. La Corte ha confermato che, nel caso concreto, entro il termine della diffida non era pervenuta alcuna somma valida ai creditori e che il richiamo al tempo trascorso era solo uno degli elementi della gravità dell'inadempimento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché i documenti invocati non erano stati prodotti in appello, sia perché ricorreva una "doppia conforme" che preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. senza specifica dimostrazione della diversità delle rationes decidendi. È stato invece accolto il terzo motivo: la condanna alle spese in favore del convenuto evocato solo ai fini della litis denuntiatio è stata ritenuta illegittima, perché in cause scindibili il destinatario della notificazione dell'impugnazione non acquista per ciò solo la qualità di parte nel grado di impugnazione. La Corte ha cassato la sentenza limitatamente a questo punto e, decidendo nel merito, ha dichiarato che nulla è dovuto a titolo di spese del giudizio di appello in favore di quel convenuto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente nei confronti dei controricorrenti costituiti.
Norme richiamate
La sentenza costitutiva di esecuzione specifica produce effetti ex nunc e rende attuale l'obbligo di pagamento del prezzo solo dal passaggio in giudicato; il mancato pagamento del saldo può integrare inadempimento risolutivo, non automatica inefficacia del trasferimento come condizione sospensiva.
La risoluzione può essere chiesta per inadempimento della prestazione di pagamento correlata alla sentenza ex art. 2932 c.c., quando il comportamento del debitore, valutato nel suo complesso, evidenzi il mancato adempimento dopo la diffida.
La gravità dell'inadempimento va apprezzata anche ai fini dell'operatività della diffida ad adempiere e della risoluzione per inutile decorso del termine.
Non si applica la logica della condizione sospensiva automatica al mancato pagamento del prezzo nella sentenza ex art. 2932 c.c., perché il pagamento è prestazione essenziale del sinallagma.
L'eventuale adempimento parziale può essere rifiutato dal creditore; nel caso concreto però non vi era nemmeno un pagamento valido e tempestivo nel termine della diffida.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il mezzo con cui è stata dedotta la violazione di legge in relazione alla qualificazione dell'inadempimento e della disciplina applicabile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, se non si indicano e dimostrano diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Nell'ipotesi di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è precluso nei limiti indicati dalla norma e dalla giurisprudenza richiamata.
La condanna alle spese non può essere pronunciata in favore di chi non abbia assunto la qualità di parte nel grado di impugnazione.
La condanna alle spese presuppone la qualità di parte e la soccombenza; non è sufficiente la sola conoscenza dell'impugnazione per litis denuntiatio.
Nelle cause scindibili la notificazione dell'impugnazione ha funzione di litis denuntiatio e non trasforma il destinatario in parte del giudizio di impugnazione.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte ha deciso nel merito sulla statuizione relativa alle spese perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio ex art. 2932 c.c., il pagamento del prezzo o del saldo prezzo, quando previsto come corrispettivo del trasferimento, conserva natura di prestazione essenziale del contratto e non va confuso con una condizione sospensiva dell'effetto traslativo.
- L'inadempimento del promissario acquirente al pagamento del saldo, ove persistente dopo diffida ad adempiere e valutato in termini di gravità, può legittimare la risoluzione del rapporto anche se il trasferimento coattivo è già stato pronunciato.
- Ai fini dell'adempimento, non basta un generico deposito presso un terzo se non risulta un pagamento idoneo, tempestivo, integrale e conforme al titolo, specie quando il credito è dovuto pro quota a più creditori e comprensivo degli accessori.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in caso di doppia conforme salvo specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Nei giudizi con cause scindibili, il destinatario dell'impugnazione evocato solo per litis denuntiatio non diventa automaticamente parte del grado di impugnazione e non può essere condannato o favorito nelle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c. se non vi sia una vera vocatio in ius e una posizione processuale di parte.
- In sede di liquidazione delle spese, la qualità di parte nel grado e la soccombenza sono presupposti indispensabili; la mera presenza formale nel giudizio non basta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25587/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25588/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25589/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25590/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25591/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25592/2024 del 25/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →