Cassazione Penale, Sentenza n. 32613/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato e per l'indebito utilizzo della carta di credito sottratta. Due motivi: (1) censura sulla carenza o insufficienza delle prove per sostenere la responsabilità penale dell'imputato; (2) censura relativa alla motivazione sulla sussistenza e applicazione della recidiva e delle circostanze aggravanti (art. 61, comma 1, n. 2) e art. 625, comma 1, n. 4, c.p.), e sulla scelta di ritenere le circostanze attenuanti in equivalenza rispetto alle aggravanti (vista anche la mancata esclusione della recidiva), con conseguente richiesta di riqualificazione del furto aggravato in furto semplice o diversa determinazione del regime attenuante/aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la sentenza di appello si salda alla motivazione di primo grado formando un unico corpo argomentativo: i giudici hanno valutato coerentemente gli stessi elementi probatori (arrivo dell'imputato nello studio, richiesta della certificazione, allontanamento della vittima, osservazione del rigonfiamento sotto la camicia, accertamento dell'immediata sottrazione del portafogli, assenza di terzi, tentativo di utilizzo della carta con transazione negata, individuazione e rinvenimento della refurtiva addosso al Ricci). Ha inoltre rigettato il secondo motivo, confermando che la recidiva e le aggravanti erano adeguatamente motivate e che la concessione delle attenuanti in regime di equivalenza (per il corretto comportamento processuale) è congrua rispetto alla gravità e alla ripetitività della condotta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 61, primo comma, n. 2) cod. pen.
Usata per sostenere l'esistenza di circostanze aggravanti rilevanti ai fini del calcolo della pena; la Corte ritiene che le precedenti condotte e la capacità a delinquere giustifichino l'applicazione dell'aggravante indicata.
art. 625, primo comma, n. 4) cod. pen.
Richiamato come norma del reato di furto aggravato; la Corte conferma che le modalità e le circostanze del fatto rientrano nella fattispecie aggravata richiamata.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ricordato per il profilo procedurale: la modifica normativa ha reso il delitto procedibile a querela; la Corte verifica che la denuncia-querela sia stata acquisita in udienza prima dell'intervenuta modificazione, soddisfacendo il requisito procedurale.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende a titolo di sanzione per il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Quando motivazioni di primo e secondo grado sono omogenee e l'appello non introduce elementi nuovi, la motivazione d'appello si integra con quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo; la Cassazione non riforma la valutazione di merito se la motivazione è congrua.
- Elementi fattuali quali la presenza dell'imputato sul luogo, l'osservazione diretta della vittima, l'assenza di terzi, il tentativo immediato di utilizzare il bene sottratto e il rinvenimento della refurtiva addosso costituiscono un quadro probatorio forte e difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
- La sussistenza della recidiva e delle circostanze aggravanti richiede motivazione specifica; se i giudici la forniscono e motivano anche la valutazione comparativa tra aggravanti e attenuanti (equivalenza o prevalenza), la Cassazione verifica la correttezza logico-giuridica, non riconsidera i fatti.
- La riqualificazione del reato o la diversa modulazione delle circostanze attenuanti/aggravanti può essere ottenuta in appello solo se emergono elementi nuovi o vizi motivazionali nel giudizio precedente; censure meramente alternative o diverse letture dei fatti non sono sufficienti in Cassazione.
- In presenza di ricorso manifestamente infondato la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese e a somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare la ragionevolezza del ricorso prima di proporlo.
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