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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02809/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. Non è stata modificata la decisione di merito della Corte d'appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che, nel confermare la responsabilità per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, aveva applicato una pena discostandosi dal minimo edittale del comma 5 dell'art. 73 T.U. stupefacenti e aveva negato i benefici di legge. In cassazione deduceva, da un lato, un vizio relativo al trattamento sanzionatorio, contestando il numero di dosi ricavabili dalle due sostanze rinvenute nella sua disponibilità; dall'altro, censurava il diniego dei benefici di legge. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità, osservando che il primo dato contestato era comunque recessivo rispetto agli altri elementi valorizzati dal giudice di merito (peso lordo, numero non modesto di dosi, diversa natura delle sostanze) e che sul diniego dei benefici la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Ai fini del trattamento sanzionatorio, il giudice di merito può valorizzare un complesso di elementi fattuali, tra cui peso lordo, numero delle dosi ricavabili e natura delle sostanze, nel discostarsi dal minimo edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, tra cui spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono censurabili le valutazioni di merito sul trattamento sanzionatorio quando la doglianza mira solo a rimettere in discussione un singolo dato fattuale che risulti comunque non decisivo rispetto al complesso degli elementi considerati dal giudice di merito.
  • Il giudizio sulla misura della pena è insindacabile in cassazione se il provvedimento impugnato evidenzia una motivazione complessivamente coerente, fondata su elementi oggettivi quali quantità, potenzialità di dose e qualità eterogenea delle sostanze sequestrate.
  • Il diniego dei benefici di legge non è censurabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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