Sentenza n. 2492/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, sede di Salerno, Sez. II, che aveva annullato il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica connessa a un’istanza di condono edilizio e il presupposto parere negativo della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La Soprintendenza ha appellato la sentenza del TAR che aveva annullato il proprio parere contrario e il conseguente diniego comunale di autorizzazione paesaggistica relativo a specifici abusi edilizi oggetto di un’istanza di condono del 1986. L’Amministrazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 146, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, in combinato disposto con l’art. 35 l. n. 47/1985, nonché il travisamento dei fatti. Ha sostenuto che la documentazione prodotta fosse incompleta e che, prima di valutare la compatibilità paesaggistica, occorresse considerare la possibile presenza di ulteriori abusi e una diversa collocazione, con traslazione verso monte, dell’intero complesso di villette. Secondo l’appellante, tali elementi impedivano di stabilire la coincidenza tra l’area di sedime autorizzata e quella effettivamente occupata e di determinare l’entità delle superfici e dei volumi abusivi. La proprietaria ha contestato l’appello, sostenendo che la pratica fosse completa con riferimento agli unici abusi oggetto della sanatoria: un piano interrato destinato ad abitazione, di circa 49,33 mq, l’ampliamento planivolumetrico al piano terra per la realizzazione di una veranda di circa 18,49 mq e la chiusura del vano scala di accesso al piano interrato. Ha dedotto che la Soprintendenza dovesse limitarsi alla valutazione paesaggistica di tali opere, senza estendere l’istruttoria ad abusi ulteriori, non dichiarati e non accertati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha interpretato l’art. 1, comma 10, l. n. 449/1997 nel senso che l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo deve valutare esclusivamente la compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, nell’ambito delle proprie specifiche competenze. Nel procedimento di condono, il Comune è l’autorità procedente competente per le valutazioni urbanistico-edilizie, inclusi l’accertamento di eventuali ulteriori abusi e l’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione; la Soprintendenza interviene invece mediante un atto endoprocedimentale limitato alla compatibilità paesaggistica delle opere oggetto dell’istanza. La Soprintendenza ha illegittimamente esteso la propria valutazione a supposti ulteriori abusi e alla possibile traslazione dell’intero complesso, invadendo competenze urbanistiche spettanti al Comune. Inoltre, le opere oggetto della domanda di condono erano in prevalenza interrate, di minima entità, localizzate presso la villetta e non visibili dall’esterno, sicché non risultava una concreta lesione del vincolo paesaggistico. Il parere negativo non poteva quindi essere fondato su opere estranee alla domanda di sanatoria e non accertate dall’autorità comunale. L’Amministrazione appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 10, l. n. 449/1997
L’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell’espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell’amministrazione stessa.
Nel procedimento di condono, l’autorità paesaggistica deve limitarsi alla compatibilità con il vincolo delle opere specificamente oggetto della domanda di sanatoria.
L’autorizzazione paesaggistica costituisce presupposto procedimentale del titolo in sanatoria, ma il relativo parere deve riguardare esclusivamente gli abusi inclusi nell’istanza di condono.
È richiamato quale disposizione che disciplina il procedimento di condono edilizio e il rapporto con il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
art. 146, comma 5, d.lgs. n. 42/2004
È richiamato quale base normativa del parere paesaggistico; nel condono, la relativa funzione deve essere coordinata con la limitazione prevista dall’art. 1, comma 10, l. n. 449/1997.
d.P.R. 12 dicembre 2005
È richiamato dall’appellante quale disciplina della documentazione necessaria per la verifica della compatibilità paesaggistica, ma non consente alla Soprintendenza di estendere la valutazione ad abusi estranei alla domanda di sanatoria.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio, il parere dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica deve riguardare esclusivamente la compatibilità con lo stato dei luoghi delle opere abusive specificamente indicate nella domanda di sanatoria, in relazione alle competenze proprie dell’autorità paesaggistica.
- L’autorità paesaggistica non può fondare il diniego di compatibilità su ulteriori abusi edilizi, difformità o modifiche localizzative non comprese nell’istanza di condono e non previamente accertate dall’amministrazione comunale competente in materia urbanistico-edilizia.
- L’accertamento dell’esistenza e della rilevanza urbanistico-edilizia di abusi ulteriori rispetto a quelli oggetto della domanda di sanatoria, nonché l’esercizio dei relativi poteri di vigilanza e repressione, spettano al Comune quale autorità procedente; la Soprintendenza interviene come autorità endoprocedimentale per la sola valutazione paesaggistica.
- Nel condono edilizio, la valutazione paesaggistica deve essere coordinata con l’oggetto specifico della domanda di sanatoria e non può trasformarsi in una verifica complessiva della legittimità urbanistica dell’intero complesso immobiliare.
- La valutazione di compatibilità paesaggistica deve considerare l’effettiva incidenza delle opere oggetto di sanatoria sui valori tutelati; opere prevalentemente interrate, di minima entità e non visibili dall’esterno possono risultare inidonee a determinare una concreta lesione del vincolo, secondo quanto accertato nel caso concreto.
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