Cassazione Penale, Sentenza n. 16344/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva disposto gli arresti domiciliari nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 589-bis e 589-ter c.p., contestando che il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato il pericolo di recidiva nonostante l'esistenza di un provvedimento prefettizio di sospensione/ritiro della patente per un anno; deduce altresì violazione degli artt. 275 e 292 c.p.p. per mancata, o comunque insufficiente, indicazione delle ragioni per le quali non fossero applicabili misure alternative alla custodia domiciliare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specifica e sufficiente motivazione nel contraddire il provvedimento impugnato. La Corte ha rilevato che il ricorso non ha confrontato puntualmente le argomentazioni contenute nelle pagg. 8-9 dell'ordinanza impugnata, dove il Tribunale aveva motivato che il provvedimento prefettizio di ritiro della patente non sarebbe stato idoneo a frenare il comportamento dell'indagato, alla luce della sua condotta (fuga e tentativo di occultare tracce). Per tale ragione il ricorso è stato respinto (inammissibile). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sentenza dispone inoltre gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 28 reg. esec. c.p.p.
Norme richiamate
Norma relativa all'omicidio stradale: il provvedimento cautelare è stato adottato in relazione a questo reato, integrando la gravità del fatto e l'aggravante della fuga del conducente.
Norma che disciplina le lesioni personali stradali: richiamata insieme all'art. 589-bis in relazione ai fatti occorsi.
Richiamato dal ricorrente in punto di presunta violazione formale; la Corte valuta che il ricorso non ha rispettato l'obbligo di confrontarsi puntualmente con le ragioni del provvedimento impugnato, vizio che determina l'inammissibilità.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'onere motivazionale sulle misure alternative; la Corte ritiene che il Tribunale abbia invece esaminato e motivato l'insufficienza delle misure alternative rispetto alla custodia domiciliare.
Richiamato dal ricorrente come parametro di adeguata motivazione; la Corte rileva che il provvedimento impugnato contiene specifica indicazione delle ragioni per cui le misure diverse dalla privazione della libertà di movimento sarebbero inadeguate.
Norma che disciplina il versamento in favore della Cassa delle Ammende: applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000 in considerazione dell'inammissibilità del ricorso e delle ragioni di tale inammissibilità.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla sentenza.
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000
Richiamata dalla Corte per motivare la valutazione dell'assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e per la quantificazione/criterio del contributo alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente e specificamente con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato: la mera ripetizione generica delle censure determina inammissibilità.
- La presenza di un provvedimento amministrativo (es. ritiro o sospensione della patente) non esclude che il giudice possa ritenere necessaria una misura cautelare personale che limiti la libertà di movimento, se la condotta dell'indagato (es. fuga, tentativo di occultamento) dimostra che il provvedimento amministrativo non avrebbe efficacia deterrente.
- Per adottare misure cautelari più afflittive il giudice deve motivare perché le misure alternative siano inadeguate; la Corte ha ritenuto che tale motivazione fosse presente nell'ordinanza impugnata.
- La mancata impugnazione specifica delle ragioni addotte dal giudice di merito impedisce alla Cassazione di esaminare il merito del motivo e conduce di regola all'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versamenti alla Cassa delle Ammende, salvo che non vi sia colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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