Cassazione Civile, Ordinanza n. 22343/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un ente pubblico regionale ha chiesto in via monitoria la condanna di due soggetti al pagamento di una somma di denaro a titolo di ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione di una precedente sentenza provvisoriamente esecutiva, poi parzialmente riformata in sede di impugnazione. Il Tribunale adito ha emesso decreto ingiuntivo. Gli ingiunti hanno proposto opposizione eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara, ritenendo competente il Tribunale di Chieti, quale foro del domicilio del debitore; nel merito hanno contestato l'ammontare richiesto, ammettendo solo una somma inferiore. Il Tribunale ha respinto l'eccezione di incompetenza, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato gli opponenti al pagamento di una somma ridotta. In appello, i debitori hanno ottenuto la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara e la revoca del decreto monitorio, sul presupposto che il credito restitutorio non fosse certo ma dovesse essere individuato dal giudice in base alle contestazioni sul dovuto. L'ente creditore ha quindi proposto regolamento necessario di competenza denunciando violazione degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., sostenendo che il credito restitutorio fosse liquido e determinabile dal titolo con semplice calcolo aritmetico, con conseguente competenza del giudice del luogo in cui aveva sede il creditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto ammissibile il rimedio ex art. 42 c.p.c. contro la sentenza d'appello che aveva dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale, poiché la statuizione investiva esclusivamente la competenza. Nel merito ha affermato che il credito restitutorio derivante dalla riforma o cassazione di una sentenza e avente ad oggetto le somme già corrisposte in esecuzione è credito liquido, perché la somma dovuta è quella stessa già versata ed è determinabile dal titolo senza margini di discrezionalità. Le contestazioni dei debitori sull'an o sul quantum non incidono sulla liquidità del credito ai fini della competenza territoriale, che va valutata allo stato degli atti. Di conseguenza ha dichiarato competente il Tribunale di Pescara, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, per l'esame degli ulteriori motivi di appello; ha inoltre regolato le spese secondo soccombenza.
Norme richiamate
Il regolamento necessario di competenza è l'unico mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza che dichiari la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale, anche se tale statuizione provenga dalla sentenza d'appello.
È richiamato come norma dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli ingiunti.
La competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione si individua anche secondo il forum destinatae solutionis, quando ne ricorrano i presupposti.
Per le obbligazioni pecuniarie liquide o determinabili con semplici operazioni aritmetiche il pagamento va eseguito al domicilio del creditore; tale regola rileva anche ai fini della competenza territoriale.
I presupposti della competenza territoriale si accertano allo stato degli atti, senza che assumano rilievo le contestazioni sul quantum o sull'an del credito.
La Corte richiama il principio generale per cui, ai fini della competenza, il valore e la natura della pretesa si determinano secondo la domanda proposta.
È citato per la memoria depositata dai resistenti nel giudizio di regolamento di competenza.
Massime di principio
- Nel credito restitutorio derivante dalla riforma o cassazione di una sentenza, la somma oggetto di restituzione è normalmente liquida quando coincide con quanto effettivamente pagato in esecuzione del titolo poi travolto, essendo determinabile dal titolo stesso senza ulteriori accertamenti discrezionali.
- Ai fini della competenza territoriale nelle obbligazioni pecuniarie, la liquidità del credito sussiste se il titolo ne determina l'ammontare oppure indica criteri certi e vincolati tali da rendere la somma risultante una sola, senza margine di scelta del giudice.
- Le contestazioni del debitore sull'esistenza o sull'ammontare del credito non incidono, di regola, sulla verifica della competenza territoriale, che va compiuta allo stato degli atti e secondo la prospettazione dell'attore.
- Quando il credito è liquido e deve essere adempiuto al domicilio del creditore, trova applicazione il forum destinatae solutionis, con competenza del giudice del luogo in cui il creditore ha la sede o il domicilio rilevante.
- La declaratoria di incompetenza territoriale che comporti la nullità del decreto ingiuntivo è sindacabile con regolamento necessario di competenza, anche se contenuta in sentenza d'appello.
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