Cassazione Penale, Ordinanza n. 27009/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. Le doglianze riguardavano, in particolare, la contestazione dell'affermazione di responsabilità e l'assunto che ricorresse la causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p., sostenendosi l'insussistenza dell'elemento soggettivo o comunque la non punibilità della condotta. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano meramente riproduttive di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni corrette, e che l'imputato non aveva adempiuto all'onere di allegazione richiesto per invocare la scriminante.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi non introducessero profili nuovi ma reiterassero doglianze già vagliate e disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva motivato correttamente sul mancato assolvimento dell'onere di allegazione in capo all'imputato ai fini dell'applicazione dello stato di necessità. Conseguentemente sono state applicate le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., tipiche dell'inammissibilità.
Norme richiamate
Disciplinata la fattispecie di evasione, che costituiva il reato oggetto della condanna impugnata.
Richiamato come causa di giustificazione invocata dall'imputato; la Corte ribadisce che la sua operatività presuppone un adeguato onere di allegazione a carico di chi la deduce.
L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche e processuali previste da questa disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Chi invoca una causa di giustificazione deve adempiere a un puntuale onere di allegazione dei relativi presupposti; in mancanza, la scriminante può essere legittimamente esclusa dal giudice di merito.
- La deduzione dello stato di necessità non può essere formulata in modo assertivo o generico, ma richiede la prospettazione concreta delle circostanze che avrebbero imposto la condotta altrimenti penalmente rilevante.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p.
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