Cassazione Civile, Ordinanza n. 03014/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente, in liquidazione e soggetta a concordato preventivo, aveva impugnato una cartella di pagamento di rilevante importo, emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinario ex art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973 per crediti erariali derivanti da avvisi di accertamento relativi ad annualità pregresse. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la pendenza della procedura concorsuale escludesse la legittimità dell'iscrizione a ruolo straordinario e rendesse superflua l'emissione della cartella, poiché l'Erario poteva tutelare le proprie ragioni direttamente nella procedura. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15-bis d.P.R. n. 602/1973, degli artt. 160 e 168 l. fall. e dell'art. 33 d.lgs. n. 112/1999, sostenendo che la cartella è necessaria come titolo per l'ammissione al passivo e per l'opponibilità del credito alla massa, e che il divieto di azioni esecutive individuali non impedisce la notificazione dell'atto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la cartella di pagamento, pur non potendo svolgere in sede concorsuale una funzione esecutiva incompatibile con il divieto di azioni esecutive individuali, conserva una funzione accertativa del credito e di opponibilità al concorso; pertanto, la sua notificazione è ammissibile anche dopo l'apertura della procedura concorsuale, inclusa quella concordataria.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
norma processuale invocata come parametro del ricorso per cassazione per denunciare errori di diritto della sentenza impugnata.
art. 11 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato congiuntamente all'art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973 quale base del sistema di riscossione e iscrizione a ruolo.
art. 15-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato per sostenere la legittimità dell'iscrizione a ruolo straordinario e della conseguente cartella anche in pendenza di procedura concorsuale.
richiamato dalla ricorrente per contestare la lettura della CTR sul rapporto tra procedura concorsuale e riscossione del credito tributario.
la Corte precisa che il divieto riguarda le procedure esecutive individuali e non impedisce la notificazione della cartella quando questa svolga funzione accertativa e di opponibilità del credito.
art. 33 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
richiamato nel motivo di ricorso come ulteriore norma del sistema della riscossione.
la Corte richiama l'eccezione e il principio di improcedibilità delle azioni esecutive in sede concorsuale, chiarendo che ciò non elimina la funzione accertativa della cartella.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere notificata anche dopo l'apertura di una procedura concorsuale, compreso il concordato preventivo, perché non coincide necessariamente con l'avvio di un'esecuzione forzata individuale.
- Il divieto di azioni esecutive individuali in sede concorsuale non travolge la funzione della cartella di pagamento quale atto di accertamento del credito e strumento di opponibilità del credito medesimo alla massa dei creditori.
- Per l'Erario la notificazione della cartella può essere funzionale alla partecipazione al concorso, alla fase distributiva e, nel concordato preventivo, anche all'esercizio del diritto di voto.
- La possibilità di insinuare il credito al passivo o di opporlo agli altri creditori non implica che la cartella sia vietata; è vietata solo la sua efficacia esecutiva incompatibile con la procedura concorsuale.
- L'assenza di esecuzione individuale non elimina la legittimità della cartella quando essa assolve a una funzione meramente accertativa e di pretesa concorsuale.
- La domanda di ammissione al passivo può anche non richiedere la previa notificazione della cartella, ma ciò non comporta un divieto generalizzato di emissione o notificazione dell'atto.
- La corretta distinzione è tra efficacia esecutiva della cartella, preclusa in sede concorsuale, e contenuto accertativo dell'atto, che resta invece utilizzabile nei rapporti concorsuali.
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