Cassazione Civile, Ordinanza n. 34888/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Il difensore d'ufficio aveva chiesto la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta in favore di un imputato. Il tribunale aveva negato il pagamento ritenendo decisiva la mancanza di un formale provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità dell'assistito e la mancata attivazione di iniziative giudiziali di recupero del credito professionale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il difensore ha denunciato la violazione dell'art. 117 del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo di avere tentato di contattare l'assistito, che era risultato irreperibile di fatto, e che in tale situazione non fosse necessario alcun ulteriore tentativo di recupero giudiziale del credito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha cassato l'ordinanza impugnata perché il tribunale aveva valorizzato in modo esclusivo l'assenza di una dichiarazione formale di irreperibilità e aveva imposto al difensore di coltivare comunque le azioni di recupero del compenso, senza considerare che l'irreperibilità di fatto dell'assistito può esonerare da tali attività. La causa è stata rinviata al Tribunale di Chieti, in diversa composizione, per verificare se gli elementi allegati dimostrassero una effettiva irreperibilità tale da giustificare la liquidazione a carico dell'erario, oltre che per le spese di legittimità.
Norme richiamate
La norma sul compenso del difensore d'ufficio va letta nel senso che l'irreperibilità può assumere rilevanza non solo in senso formale, ma anche in senso sostanziale o di fatto; in presenza di irreperibilità effettiva del patrocinato, il difensore non è tenuto a esperire inutili iniziative giudiziali di recupero del credito.
artt. 82 e 116 d.P.R. 115/2002
In base al combinato disposto delle norme, al difensore d'ufficio spetta il rimborso dei compensi da parte dell'erario quando siano state inutilmente esperite le procedure di recupero dell'onorario, salvo il caso in cui l'assistito sia irreperibile e il recupero risulti inutilizzabile.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto per i ricorsi manifestamente fondati.
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
Richiamata ai fini della definizione in camera di consiglio del ricorso manifestamente fondato.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
È stato dedotto il vizio di violazione di legge con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 117 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il difensore d'ufficio ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dell'erario quando l'azione di recupero verso l'assistito sia inutile o non concretamente esperibile per irreperibilità effettiva del patrocinato.
- L'irreperibilità rilevante ai fini della liquidazione dei compensi non richiede necessariamente un formale provvedimento dell'autorità giudiziaria, potendo essere desunta anche da una situazione di irreperibilità di fatto adeguatamente accertata.
- Le iniziative giudiziali di recupero del credito professionale sono richieste solo se il credito può essere realisticamente coltivato; se l'assistito non è rintracciabile, imporre tali iniziative sarebbe inutile e contrario alla ratio della disciplina.
- In sede di controllo sulla liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, il giudice deve verificare in concreto se gli elementi allegati dimostrino una effettiva irreperibilità del patrocinato e non può fondare il rigetto solo sulla mancanza di una dichiarazione formale.
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