Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27834/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo per euro 134.867,84 ottenuto da una società nei confronti di un'altra società. Il Tribunale di Napoli accolse l'opposizione al decreto ingiuntivo. La società opposta propose appello, ma la Corte d'appello di Napoli dichiarò l'impugnazione inammissibile perché notificata tardivamente. In cassazione la società appellante censurò tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 152, 153, 325 e 327 c.p.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che il ritardo nella notifica dell'atto di appello non era a essa imputabile per un disservizio della posta elettronica certificata verificatosi nell'ultimo giorno utile; invocava il principio delle Sezioni Unite n. 14594/2016, affermando di avere comunque attivato la notificazione entro la metà del termine di cui all'art. 325 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività. Ha osservato che il principio delle Sezioni Unite sulla ripresa tempestiva del procedimento notificatorio dopo un esito negativo non imputabile presuppone la necessità di attendere l'esito della notificazione e di acquisire informazioni sull'esito stesso. Nel caso concreto, invece, il disservizio della PEC era immediatamente percepibile e, una volta ripreso il servizio, la parte avrebbe dovuto attivarsi con immediatezza per notificare l'atto; non era giustificabile attendere sette giorni dalla ripresa del sistema per completare la notifica. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 152 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, senza specifica autonoma elaborazione nel provvedimento

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, senza specifica autonoma elaborazione nel provvedimento

  • art. 325 c.p.c.

    usato come parametro per valutare la tempestività della notificazione dell'appello e il limite temporale massimo richiamato dal principio delle Sezioni Unite

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, senza specifica autonoma elaborazione nel provvedimento

  • Cass., sez. un., n. 14594/2016

    il principio è applicabile solo quando la notificazione non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili alla parte e occorra attendere l'esito della notifica; la parte deve riattivarsi con immediatezza e comunque entro un tempo ragionevole, qui ritenuto non rispettato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Il principio secondo cui, in caso di notificazione non andata a buon fine per causa non imputabile, la parte può completare la notifica riattivandosi tempestivamente e senza superare un termine ragionevole, presuppone che sia necessario attendere l'esito della notifica o acquisire informazioni su di essa.
  • Quando il mancato perfezionamento della notifica dipende da un disservizio immediatamente percepibile del sistema utilizzato, la parte deve procedere alla notificazione al primo momento utile dopo la ripresa del servizio; un'inerzia protratta per più giorni non è giustificabile.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione, il giudice può escludere l'applicazione analogica del principio di tolleranza elaborato per i casi di esito negativo della notificazione quando non ricorrano le medesime esigenze di attesa dell'esito o di acquisizione di informazioni.
  • In tema di impugnazioni, la tardiva notificazione dell'atto introduttivo comporta l'inammissibilità del gravame e rende infondati i motivi che si limitino a richiamare genericamente l'assenza di imputabilità del ritardo, senza spiegare perché la parte non abbia agito immediatamente alla ripresa del servizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.