Cassazione Penale, Ordinanza n. 35355/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti dell'imputata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa per furto aggravato. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego dell'esimente dello stato di necessità ex art. 54 c.p., sostenendo che la condizione di indigenza avrebbe dovuto escludere la punibilità; dall'altro, vizio di motivazione per il mancato giudizio di bilanciamento in prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate e sulla recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché lo stato di indigenza non integra lo stato di necessità, mancando i requisiti dell'attualità e inevitabilità del pericolo e non trattandosi di pericolo grave per la persona non altrimenti fronteggiabile se non con il fatto illecito. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione sulla dosimetria della pena e sul bilanciamento era congrua, fondata sulla gravità del fatto ai sensi dell'art. 133 c.p., e che il sindacato di legittimità è ammissibile solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità, qui esclusi. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto, richiamata quale reato base della condanna confermata
aggravante del furto contestata e confermata
aggravante del furto contestata e confermata
l'esimente dello stato di necessità richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona, non eliminabile se non con il fatto penalmente illecito; lo stato di bisogno economico non basta
criterio di valutazione della gravità del fatto e della dosimetria della pena, utilizzabile anche nel giudizio di bilanciamento
disciplinatore del giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Lo stato di necessità non è configurabile quando la condotta illecita sia giustificata soltanto da una condizione di bisogno economico, poiché occorre un pericolo attuale di danno grave alla persona e l'assenza di alternative lecite.
- Nel giudizio di legittimità la valutazione di merito sulla dosimetria della pena e sul bilanciamento tra circostanze è censurabile solo se sorretta da arbitrio o da motivazione manifestamente illogica.
- Ai fini della determinazione della pena è sufficiente anche una motivazione sintetica che richiami uno o più criteri dell'art. 133 c.p., purché consenta di comprendere l'itinerario valutativo seguito dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35256/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35257/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35258/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35259/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35260/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35261/2025 del 29/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →