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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16395/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, con cui l'Ufficio contestava l'illegittima deduzione di costi e l'indebita detrazione dell'IVA, con conseguente maggiore pretesa in IRES, IRAP e IVA. Dopo il rigetto nei due gradi di merito, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 160 ss. l.fall., in combinato con l'art. 97 Cost. e l'art. 10 l. 212/2000. Sosteneva che l'Agenzia non potesse procedere all'accertamento dopo la comunicazione ex art. 182-ter, comma 2, l.fall. e dopo l'approvazione del piano concordatario da parte dei creditori, assumendo in sostanza che la procedura concordataria e la fase di transazione fiscale precludessero l'emissione dell'avviso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che l'apertura del concordato preventivo non impedisce, di per sé, l'accertamento del credito tributario e l'emissione della cartella, né l'irrogazione di sanzioni e accessori, quando i presupposti impositivi e le violazioni siano anteriori alla procedura. Nel caso concreto, dalla sentenza impugnata risultava che al momento dell'avviso non era intervenuta alcuna transazione fiscale e non era provato il voto favorevole dell'Ufficio nelle forme previste dall'art. 182-ter, comma 3, l.fall.; pertanto non vi era alcuna cristallizzazione del credito tributario idonea a impedire l'accertamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 160 ss. l.fall.

    disciplinano il concordato preventivo; la loro invocazione non impedisce, in assenza di specifica transazione fiscale, l'accertamento del credito tributario relativo a fatti anteriori alla procedura.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente, ma non è accolto come parametro idoneo a fondare il divieto di accertamento nel caso concreto.

  • art. 10 l. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ricava un limite all'esercizio del potere di accertamento in presenza dei presupposti fattuali indicati.

  • art. 182-ter, comma 2, l.fall.

    la mera comunicazione della proposta di transazione fiscale non basta, da sola, a cristallizzare il credito tributario o a precludere l'emissione dell'avviso di accertamento.

  • art. 182-ter, comma 3, l.fall.

    la cristallizzazione del credito, idonea a incidere sulla pretesa tributaria, presuppone il voto favorevole dell'Ufficio espresso nelle forme previste dalla norma; nel caso di specie tale circostanza non risultava.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'apertura della procedura di concordato preventivo non impedisce, di per sé, l'accertamento del credito tributario relativo a fatti imponibili o violazioni anteriori alla procedura.
  • La mera pendenza o comunicazione di una proposta di transazione fiscale non determina automaticamente la cristallizzazione del credito tributario né preclude l'emissione dell'avviso di accertamento; occorre la ricorrenza dei presupposti specifici previsti dalla disciplina applicabile.
  • In mancanza di una transazione fiscale perfezionata e di un voto favorevole dell'ufficio secondo le forme di legge, il credito tributario resta accertabile anche durante la procedura concorsuale.
  • La procedura concorsuale non può essere invocata come causa di forza maggiore estintiva dell'obbligazione tributaria per fatti imponibili già verificatisi prima dell'apertura della procedura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoConcordato preventivo
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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