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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04302/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e meramente reiterativo di una censura già valutata e respinta in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna. Dall'ordinanza risulta che l'unico motivo dedotto dal ricorrente era generico e sostanzialmente riproduttivo di una censura già proposta in appello e già esaminata e disattesa dal giudice di merito con argomenti ritenuti corretti. La doglianza riguardava l'esclusione della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente contestava quindi la mancata applicazione dell'esimente, ma senza introdurre argomenti specifici nuovi rispetto al giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    È richiamata implicitamente come esimente speciale del fatto di particolare tenuità, la cui esclusione era stata correttamente motivata dal giudice di merito e non è stata utilmente censurata in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre una censura già proposta in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza in cassazione non può consistere in una mera reiterazione di argomentazioni già disattese dal giudice di merito, ma deve individuare un effettivo vizio della decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • L'esclusione della particolare tenuità del fatto, se sorretta da corretti argomenti giuridici in sede di merito, non può essere utilmente censurata con un motivo meramente assertivo o ripetitivo.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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