Cassazione Penale, Ordinanza n. 04302/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e meramente reiterativo di una censura già valutata e respinta in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna. Dall'ordinanza risulta che l'unico motivo dedotto dal ricorrente era generico e sostanzialmente riproduttivo di una censura già proposta in appello e già esaminata e disattesa dal giudice di merito con argomenti ritenuti corretti. La doglianza riguardava l'esclusione della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente contestava quindi la mancata applicazione dell'esimente, ma senza introdurre argomenti specifici nuovi rispetto al giudizio di merito.
Norme richiamate
È richiamata implicitamente come esimente speciale del fatto di particolare tenuità, la cui esclusione era stata correttamente motivata dal giudice di merito e non è stata utilmente censurata in cassazione.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre una censura già proposta in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza in cassazione non può consistere in una mera reiterazione di argomentazioni già disattese dal giudice di merito, ma deve individuare un effettivo vizio della decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto, se sorretta da corretti argomenti giuridici in sede di merito, non può essere utilmente censurata con un motivo meramente assertivo o ripetitivo.
Come è indicizzato
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