Cassazione Penale, Sentenza n. 17487/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali concesso il 22/10/2024 in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. La revoca è stata motivata dallo sopravvenuto arresto, in data 02/12/2024, per associazione per delinquere finalizzata alla violazione della disciplina degli stupefacenti e dalla conseguente sospensione ai sensi dell'art. 51-ter ord. pen. La ricorrente ha contestato che l'ordinanza custodiale non giustifichi automaticamente la revoca (ma al più la sospensione), che non siano emersi elementi di novità rispetto alla valutazione originaria e che il Tribunale non abbia adeguatamente indicato elementi nuovi idonei a modificare la prognosi favorevole che aveva portato alla concessione del beneficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'esame compiuto dal Tribunale di sorveglianza, che ha valutato il contenuto dell'ordinanza cautelare e delle correlate evidenze investigative e ha rilevato elementi nuovi (anche se a livello indiziario) non considerati al momento della concessione: la partecipazione stabile dell'imputata a un'associazione di narcotraffico a conduzione familiare e internazionale con compiti distinti rispetto al reato per cui era stata condannata (riscossione dei proventi, occultamento dello stupefacente, introduzione di sostanze in carcere, gestione contabile). Tali elementi sono stati ritenuti idonei a modificare il quadro prognostico originario e a dimostrare una maggiore pericolosità sociale e una diversa propensione alla risocializzazione; il Tribunale ha legittimamente revocato ex tunc l'affidamento. Segue condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale che disciplina il delitto relativo agli stupefacenti, cui si riferisce la condanna che ha dato titolo all'affidamento in prova; usata come riferimento per il reato di base.
Consente al Magistrato di sorveglianza di sospendere l'esecuzione della misura alternativa in caso di emissione di un provvedimento custodiale; la giurisprudenza e la Corte precisano però che la sopravvenienza di un provvedimento cautelare non determina automaticamente la revoca: è necessario verificare se dalla misura cautelare emergano elementi nuovi idonei a modificare la prognosi originaria.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013 - Bevilacqua; Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008 - Imperatori; Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002 - Calia; Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020 - Russo)
Principio consolidato: non c'è automatismo tra emissione di provvedimento cautelare e revoca della misura alternativa; il giudice della sorveglianza deve valutare se il provvedimento cautelare introduca elementi nuovi rispetto a quelli già considerati al momento della concessione del beneficio, idonei a modificare la prognosi favorevole.
Massime di principio
- La sola emissione di un provvedimento cautelare per fatti commessi anteriormente alla concessione di una misura alternativa non comporta automaticamente la revoca: il giudice deve verificare se emergono elementi nuovi rispetto alla valutazione originaria.
- Per revocare ex tunc un affidamento in prova occorrono elementi di novità, concreti e motivati, che dimostrino una modificazione della pericolosità sociale o della propensione alla risocializzazione del beneficiario rispetto al quadro valutato in sede concessiva.
- Gli elementi valutabili come 'novità' possono riguardare la qualità del ruolo svolto nell'illecito (p. es. organizzazione, continuità, compiti di gestione o introduzione di stupefacenti in contesti protetti) e non solo la coincidenza temporale o tipologica del fatto rispetto al precedente reato.
- Il giudice deve motivare puntualmente perché gli elementi sopravvenuti modificano la prognosi; una motivazione generica o meramente formale può essere censurata dalla Corte di legittimità.
- Dal punto di vista difensivo, se non esistono elementi nuovi o questi sono deboli, è opportuno insistere sulla natura sospensiva del provvedimento cautelare e richiedere il ripristino dell'esecuzione della misura alternativa o l'adozione di misure meno afflittive.
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