Cassazione Penale, Sentenza n. 10338/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per il reato di rapina. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) mancata concessione della sospensione condizionale della pena nonostante l'imputato avesse meno di 21 anni all'epoca del fatto; 2) vizi di motivazione sulla prova della violenza fisica esercitata sulla persona offesa; 3) vizi di motivazione sulla mancata riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché meramente reiterativi dei punti già trattati e respinti dalla Corte d'appello; ha invece accolto il primo motivo riguardante la sospensione condizionale della pena, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato il beneficio basandosi solo sull'entità della pena. Poiché l'imputato era maggiorenne ma minore di 21 anni al momento del fatto e la pena inflitta (2 anni e 2 mesi di reclusione e 400 euro di multa) rientra nei limiti previsti dall'art. 163, comma terzo, cod. pen., la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte di appello affinché valuti la concedibilità della sospensione condizionale sulla base della prognosi di recidiva/ricaduta (art. 164 c.p.). Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è resa irrevocabile.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen., comma terzo
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi
La norma è stata ritenuta applicabile perché l'imputato aveva oltre 18 e meno di 21 anni al momento del fatto e la pena inflitta è inferiore al limite di 2 anni e 6 mesi; pertanto la Corte d'appello doveva valutare la concessione della sospensione condizionale non escludendola a priori per ragioni di sola entità della pena
Richiama la necessità del giudizio prognostico (es. valutazione della probabilità di recidiva) per decidere sulla concessione dei benefici; la Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione di merito ma ha rinviato alla Corte d'appello perché compia tale giudizio
art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Utilizzato per rilevare l'inammissibilità dei motivi che non espongono una critica specifica e puntuale alla motivazione della decisione impugnata; la mera ripetizione di quanto già dedotto in appello, già motivatamente esaminato e disatteso, non soddisfa i requisiti di specificità del motivo di cassazione
Massime di principio
- Se l'imputato ha più di 18 e meno di 21 anni al momento del fatto e la pena inflitta è pari o inferiore a 2 anni e 6 mesi, va valutata la concessione della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 163, comma terzo; non può essere esclusa automaticamente per il solo fatto che vi sia una pena detentiva.
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi alla valutazione di merito (in particolare al giudizio prognostico di cui all'art. 164 c.p.); se ritiene che la valorizzazione di un profilo di diritto sia errata, annulla e rinvia per nuovo esame limitato alla questione di diritto.
- Sono inammissibili i motivi di cassazione che si limitano a ripetere ragioni già svolte in appello e già motivate dalla corte di merito; il ricorrente deve formulare critiche specifiche e puntuali alla motivazione impugnata ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- La testimonianza della persona offesa può essere ritenuta idonea a provare la violenza anche in assenza di segni fisici evidenti o di referti sanitari, purché vi sia una valutazione di attendibilità soggettiva e oggettiva e riscontri (anche parziali) nelle ammissioni dell'imputato o in altri elementi.
- La qualificazione come rapina può essere confermata quando l'azione violenta sia posta in essere anche per ottenere una somma non dovuta, ossia quando la pretesa non sia tutelabile in sede giudiziale, differenziandosi dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni
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