Cassazione Civile, Ordinanza n. 24229/2025 del 30/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela di un fallimento per ottenere la declaratoria di inefficacia di rimesse bancarie eseguite su un conto corrente nel semestre anteriore alla domanda di concordato preventivo, poi sfociato in fallimento. Dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa della banca originariamente convenuta, la causa è stata riassunta nei confronti del cessionario/avente causa individuato come successore a titolo particolare. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello è stata rigettata per difetto di scientia decoctionis della banca: la Corte territoriale ha ritenuto che, trattandosi di conto corrente di mera corrispondenza non assistito da affidamento, non gravasse sulla banca un obbligo incondizionato di esaminare i bilanci del correntista per coglierne i sintomi d’insolvenza. Nel ricorso per cassazione la parte attrice ha dedotto, da un lato, omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 67 l.f., sostenendo che dai bilanci della società fallita emergessero inequivoci segnali di insolvenza che un operatore bancario qualificato non avrebbe potuto ignorare; dall’altro lato, il cessionario bancario ha proposto ricorso incidentale censurando l’interpretazione del contratto di cessione e del d.l. n. 99/2017, oltre alla ritenuta legittimazione passiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, rilevando che le censure non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè con l’affermazione secondo cui, in presenza di un conto di mera corrispondenza e non affidato, non sussiste un obbligo generalizzato della banca di esaminare i bilanci del cliente. La Corte ha inoltre osservato che i motivi miravano in sostanza a sollecitare una nuova valutazione di merito dei fatti, non consentita in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5 c.p.c., qui neppure adeguatamente sviluppati. Il ricorso incidentale della banca è stato dichiarato assorbito, poiché condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale. La ricorrente principale è stata condannata alle spese di lite e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 67 l.f.
richiamato come norma base dell’azione revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie nel semestre sospetto; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per l’omesso esame di fatti decisivi; la Corte ricorda che il sindacato di legittimità sui fatti è limitato e che la censura, nel caso concreto, non è stata realmente sviluppata nei confini del vizio denunciato.
richiamato nel ricorso incidentale per contestare l’interpretazione del contratto di cessione, ma i motivi restano assorbiti.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di interpretazione complessiva del contratto, ma la Corte non lo esamina nel merito per assorbimento.
richiamato nel ricorso incidentale per contestare la legittimazione della cessionaria, ma la questione è assorbita.
citato per l’intervento in camera di consiglio con deposito di memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale in presenza di inammissibilità.
D.L. 25 giugno 2017, n. 99, artt. 2, 3 e 4
richiamato nel ricorso incidentale quale fonte che, insieme al contratto di cessione, disciplinerebbe l’ambito dei rapporti trasferiti; il motivo resta assorbito.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo che denunci omesso esame di fatti decisivi o violazione di legge deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se omette di censurare il passaggio decisivo della motivazione, è inammissibile.
- La valutazione circa la sussistenza della scientia decoctionis, quando fondata su apprezzamenti di fatto del giudice di merito, non può essere trasformata in un nuovo giudizio di merito in cassazione, salvo il rigoroso perimetro del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c.
- Ai fini della revocatoria delle rimesse bancarie, la semplice presenza di indici di crisi nei bilanci del correntista non basta, di per sé, se il giudice di merito ha escluso l’esistenza di un obbligo incondizionato della banca di consultare quei bilanci in relazione a un conto privo di affidamento.
- Il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito ha natura condizionata e viene esaminato solo se il ricorso principale supera il vaglio di ammissibilità o fondatezza; in difetto, resta assorbito.
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