Cassazione Penale, Ordinanza n. 15367/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rieti del 22 febbraio 2024, ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e ha ritenuto sussistenti le aggravanti di cui all'art. 80, comma 1, lett. a) e g), d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 4.400 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi formulati come vizi di motivazione: uno sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. g), e l'altro sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a). Tuttavia, prima della decisione, il ricorrente ha depositato tempestiva e valida rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia validamente depositata dal ricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo emerse ragioni di esonero. Resta ferma la decisione di merito della Corte di appello, che aveva già rideterminato la pena in senso più favorevole rispetto al primo grado.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
richiamato come base per la riqualificazione del fatto in ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti
art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309/1990
aggravante ritenuta sussistente dalla Corte di appello e oggetto di doglianza in cassazione
art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309/1990
aggravante ritenuta sussistente dalla Corte di appello e oggetto di specifico motivo di ricorso
la rinuncia validamente depositata ha determinato la declaratoria di inammissibilità del ricorso
in caso di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata in relazione alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, in assenza di ragioni di esonero
Massime di principio
- La rinuncia tempestiva e validamente depositata al ricorso per cassazione determina la declaratoria di inammissibilità del gravame, rendendo superfluo l'esame dei motivi dedotti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che emergano ragioni di esonero.
- In sede di legittimità, la contestazione di aggravanti già riconosciute in appello non viene esaminata nel merito se il ricorso viene validamente rinunciato prima della decisione.
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