Cassazione Civile, Ordinanza n. 28530/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La curatela del fallimento di un'impresa individuale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda di pagamento di un credito originariamente azionato da una congiunta del debitore fallito nei confronti del consorzio autostradale e, per conseguenza, aveva accolto anche la domanda di manleva proposta dal consorzio verso ANAS. Il ricorso della curatela era diretto a contestare, in sostanza, la mancata considerazione di una domanda subordinata formulata nel giudizio di primo grado dalla curatela stessa, volta all'accertamento della propria legittimazione a ricevere una quota degli importi dovuti dal consorzio all'impresa, oltre a una domanda riconvenzionale condizionata per il rimborso delle spese sostenute per il recupero dei crediti dell'impresa, nell'ipotesi in cui il credito dell'attrice fosse stato ritenuto prescritto. Nel corso del giudizio di legittimità, la curatela ha poi rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con adesione solo della controparte privata; le altre parti hanno resistito, insistendo nelle rispettive difese e nel ricorso incidentale condizionato del consorzio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, ravvisando i presupposti dell'art. 390 c.p.c. Ha conseguentemente dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del consorzio. Quanto alle spese, ha disposto la compensazione integrale tra la curatela e la controparte privata, mentre ha condannato la curatela ricorrente a rifondere le spese del giudizio al consorzio e ad ANAS, applicando il principio di causalità. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso, accettata nei limiti richiesti dalla disciplina processuale, determina l'estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di definizione del giudizio ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
principio di causalità
le spese vanno poste a carico della parte che ha dato causa al giudizio o alla sua prosecuzione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ricorrano i presupposti di legge, comporta l'estinzione del giudizio, con assorbimento delle impugnazioni incidentali condizionate.
- Le spese processuali possono essere compensate tra le parti che abbiano definito transattivamente o comunque consensualmente la lite, mentre restano a carico della parte rinunciante quelle sostenute dalle altre parti resistenti, secondo il principio di causalità.
- Se una parte, nel giudizio di merito, intende ottenere in appello la decisione di una domanda subordinata o autonoma non esaminata dal primo giudice, non è sufficiente la mera riproposizione: è necessario proporre appello incidentale quando la parte non sia totalmente vittoriosa o quando la domanda sia autonoma rispetto a quella principale.
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